Una recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio si è pronunciata sul tema della responsabilità per i debiti tributari del cessionario di un’azienda sia a titolo gratuito che oneroso [ma in questo caso si trattava di un acquirente, quindi di un cessionario a titolo oneroso].

Per i giudici d’appello laziali, l’acquirente è responsabile in solido con il venditore per il pagamento di imposte e sanzioni maturate, le une e le altre, nell’anno di stipula del rogito e nei due anni precedenti.

Il limite della responsabilità solidale del cessionario è costituito dal valore, risultante/dichiarato nel rogito, dell’azienda ceduta/acquistata.

Infatti, ai sensi dell’art. 14 D.lgs. n. 472/1997, in caso di cessione d’azienda “è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore”.

E’ possibile, naturalmente, che questo principio resista anche in sede di vaglio da parte della Cassazione ma non si può certo escludere che la Suprema Corte approdi a risultati anche parzialmente diversi.

Staremo a vedere.

Da ultimo, tuttavia, almeno un cenno alle differenze – anche se da noi più volte rimarcate e messe in evidenza – tra cessione di azienda e cessione di quota sociale, specie con riguardo alla responsabilità solidale del cedente e del cessionario per i debiti aziendali [evidentemente non quelli verso il Fisco].

Ora, partendo dalla cessione di azienda, la regola generale è quella descritta dall’art. 2560 cod. civ., secondo il quale “l’alienante non è liberato dai debiti, inerenti l’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi abbiano consentito. Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda se essi risultano dai libri sociali obbligatori”.

Quindi, come vediamo, il cedente risponde comunque dei debiti [anche se nel contratto di cessione è previsto che il cessionario se li accolli] a meno che i suoi creditori non abbiano acconsentito a un accollo c.d. liberatorio, prestando dunque espressamente consenso alla liberazione del cedente.

Il secondo comma dell’art. 2560 prevede invece, al contrario, la responsabilità solidale tra cedente e cessionario, per cui quest’ultimo risponde in solido con il cedente per i debiti anteriori alla cessione, ma solo se questi risultano dai libri contabili obbligatori e pertanto, in tal caso [sempre nell’eventualità in cui non vi sia stato un accollo liberatorio in favore del cedente], i creditori potranno agire indifferentemente nei confronti del cedente e del cessionario.

Passando invece alla cessione di quote sociali, le regole sono astrattamente ben diverse, anche se nel concreto, soprattutto in una società di persone, le conseguenze possono essere in gran parte assimilabili, se non addirittura sovrapponibili, a quelle che scaturiscono dalla cessione di un’azienda come tale.

Infatti, il cessionario di quote sociali di una snc subentra nelle posizioni debitorie e creditorie della società, che resta il debitore principale, ma il cessionario risponde solidamente con il cedente dei debiti contratti dalla società fino alla data di cessione delle quote.

Diverso è il caso di cessione di partecipazioni di srl, dove il debitore resta la società e il socio non risponde solidalmente delle obbligazioni sociali; e le attività come le passività vengono conteggiate soltanto per la determinazione del corrispettivo di cessione.

Sono temi comunque su cui, come avrete rilevato, torniamo frequentemente, come del resto frequenti sono le vicende che riguardano le cessioni di farmacie intese come azienda e quelle di quote di società titolari di farmacia.

                                                                                                                      (matteo lucidi)         

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