Alcuni miei collaboratori farmacisti hanno dei giorni di ferie “dell’anno” che – a loro dire – non riescono a smaltire in alcun modo. Posso obbligarli ad usufruire di questi giorni residui?

Più volte ci siamo trovati ad affrontare questo tema delle ferie del personale, d’altronde comune a parecchie farmacie che non riescono infatti a “smaltirle” interamente nel periodo estivo.
Il tema delle ferie residue, pertanto, va gestito con metodo, perché il rischio non è solo organizzativo ma anche “sanzionatorio”.
La disciplina legale – D.Lgs. 66/2003, come modificato dal D.Lgs. 213/2004 – impone che il lavoratore fruisca di almeno “due settimane di ferie nell’anno di maturazione e delle restanti [due settimane] entro i 18 mesi successivi”, con la possibilità, in caso di inadempimento, di sanzione amministrativa irrogata all’azienda dall’Ispettorato del lavoro*.


N.B. – La sanzione amministrativa è prevista – ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3, D.Lgs. 66/2003 e dell’art. 1, comma 445, lett. d), L. 145/2018 – nella misura che va da 120 a 720 euro nella generalità dei casi; da 480 a 1.800 euro se la violazione riguarda più di 5 lavoratori o si è protratta per almeno due anni; da 960 a 5.400 euro se coinvolge più di 10 lavoratori o si è verificata per almeno quattro anni, con esclusione in tal caso del pagamento in misura ridotta.


Per le farmacie private interviene però il CCNL di settore [artt. 28 e seguenti], che riconosce 26 giorni lavorativi annui ed estende il termine di fruizione a 24 mesi, previsione più favorevole che si coordina con la disciplina generale.
Ai fini del calcolo, la settimana è considerata di sei giorni [dal lunedì al sabato], non si computano domeniche e festività e, se queste ricadono nel periodo feriale, la durata si prolunga.
Spetta al datore di lavoro determinare – predisponendo un piano ferie ad inizio anno – il periodo di godimento, normalmente tra maggio e ottobre, tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore secondo correttezza e buona fede.
Le ferie possono essere suddivise in non più di due periodi e il dipendente può indicarne la fruizione in uno dei due ma d’intesa con l’azienda, salvo il caso di chiusura della farmacia, nel quale il godimento deve coincidere evidentemente con l’intero periodo della chiusura.
Non possono tuttavia, le ferie, iniziare di domenica, né in giorno festivo né nel giorno precedente, salvo la loro decorrenza dal 1° o dal 16° giorno del mese.
Non si tratta dunque di imporre arbitrariamente le ferie, ma di esercitare correttamente il potere organizzativo che spetta all’imprenditore.
Il titolare deve monitorare con continuità il monte ferie, predisporre un piano ferie annuale e programmare per tempo lo smaltimento dei residui, e dunque l’eventuale il loro accumulo, ove  protratto, non può dipendere soltanto, o soprattutto, da mere scelte del lavoratore e la responsabilità finale resta in capo all’impresa.

 

(giorgio bacigalupo)

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