In farmacia posso rendere obbligatorio alla clientela il pagamento con bancomat di farmaci e di parafarmaci?
Intanto, per “bancomat” dobbiamo intendere – sembra chiaro – qualsiasi strumento di moneta elettronica oggi disponibile per il pagamento delle transazioni commerciali negli esercizi di apertura al pubblico.
E, allo stato della normativa attualmente vigente, gli esercenti attività commerciali [e quindi, evidentemente, anche le farmacie]:
- sono obbligati ad accettare pagamenti in contanti – fatto comunque salvo il limite oggi in vigore di utilizzo del contante, pari notoriamente ad € 4.999,99 – dunque nella moneta avente corso legale nello Stato (euro) e sia in forza della legislazione domestica (art. 1277 c.c. e art. 693 c.p.) come anche di quella comunitaria (Racc. 2010/191/UE);
- sono inoltre obbligati ad accettare pagamenti con moneta elettronica per qualsiasi importo, pena la sanzione di 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata (art. 15 D.L. 179/2012); e in ogni caso un rifiuto può essere opposto solo per un’“obiettiva impossibilità tecnica”.
Se, quindi, il cliente, da un lato, è facoltizzato a pagare sia in contanti [sempre nel limite di € 4.999,99] e sia con strumenti di pagamento elettronico, l’esercente, d’altro lato, non può rifiutare il pagamento in entrambe le modalità né imporre al cliente – eccoci al punto – modalità di pagamento diverse dal contante, ivi compresa la moneta elettronica che per il cliente, come si è visto, costituisce una facoltà di far fronte in tal modo all’obbligazione che contrae con l’acquisto e non certo un obbligo, che potrebbe trovare fondamento, al limite, soltanto in un accordo espresso delle parti [art. 1 lett. a) Racc. 2010/191/UE].
D’altro canto, il rifiuto da parte della farmacia di incasso in contanti appare del tutto legittimo – oltre, lo ribadiamo ancora, al superamento della soglia di utilizzo del contante di € 4.999,99 – almeno quando, sempre secondo buona fede:
- la farmacia non sia in grado di dare il resto;
- il valore nominale della banconota offerta è sproporzionato rispetto all’importo dovuto;
- la banconota è danneggiata o vi siano fondati sospetti di provenienza illecita o di falsificazione.
Ben diversamente, il rifiuto – non motivato da specifiche disposizioni normative né da chiare e concordate clausole contrattuali portate a conoscenza della clientela con mezzi idonei [es: un cartello esposto al banco in chiara vista che preveda “solo pagamenti elettronici” per taluni prodotti ceduti dalla farmacia] – potrebbe addirittura configurare una pratica commerciale scorretta verso i clienti della farmacia, tanto più laddove non sia sorretta da valide motivazioni, e questo a maggior ragione quando riguardi beni di prima necessità come i farmaci, con lo spettro pertanto [magari più che altro virtuale, s’intende] di ipotetiche azioni risarcitorie di clientela che si ritenga danneggiata.
(stefano civitareale)
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