Ho venduto un materasso antidecubito per un familiare anziano di un mio cliente storico, che ha pagato con carta di credito. Questa mattina lui mi ha chiesto se può portarla in detrazione nella dichiarazione dei redditi come spesa sanitaria, oppure se sono necessari particolari requisiti, come la certificazione del prodotto come dispositivo medico e la prescrizione del medico.
Ho risposto al cliente che credo che questa sia una spesa detraibile ma vorrei la vs. conferma.

Il Suo “cliente storico” è stato bene assistito dal proprio farmacista anche in una materia non rientrante del tutto nelle sue competenze, anche se – per la verità – il titolare di una farmacia, come crediamo sia Lei, deve oggi sapersi “barcamenare” anche in vicende come queste, sulle quali d’altronde la clientela tende generalmente a chiedere il sostegno anche della “farmacia di prossimità”.

Comunque, Lei ha risposto tutto sommato correttamente, anche se qualche chiarimento è necessario aggiungerlo.

Dunque, la spesa sostenuta per l’acquisto di un materasso antidecubito – è vero – può essere ammessa in detrazione ai fini Irpef, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 917/1986, in quanto riconducibile alle spese per dispositivi medici.

Proprio in questa categoria, comunque, l’Agenzia delle Entrate ha espressamente ricompreso anche per l’appunto i materassi antidecubito, e questo con la risoluzione n. 11/E del 26 gennaio 2007 [successivamente richiamata dalla circolare n. 20/E del 13 maggio 2011].

La detrazione, se è necessario ricordarlo, spetta nella misura del 19% sull’importo complessivo delle spese sanitarie eccedente la franchigia di euro 129,11, purché – come sapete – i beni acquistati siano effettivamente qualificabili come dispositivi medici e quindi, come tali, dotati di marcatura CE ai sensi della normativa europea vigente, e a condizione evidentemente che la documentazione fiscale risulti idonea a dimostrarne la natura sanitaria.

In particolare, la fattura [o lo scontrino parlante] deve consentire l’individuazione puntuale del prodotto come dispositivo medico oltre ad essere intestata al soggetto che sostiene la spesa e a comprovare l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, formalità che nel Suo caso sembra sia stata osservata.

Inoltre, pur non “pretendendo” espressamente – la prassi dell’Amministrazione finanziaria [ma neppure la norma] – la prescrizione medica ai fini della detrazione dei dispositivi medici, quest’ultima può nondimeno assumere rilievo in sede di eventuale controllo, specie nei casi in cui la qualificazione sanitaria del bene non emerga in modo univoco dalla certificazione fiscale.

Diventa dunque opportuno – perlomeno prudenzialmente – conservare evidenza [anche] della prescrizione medica.

(francesco sonnino silvani)

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