Ho letto recentemente una Vs. Sediva News sul conferimento della ditta individuale in srl. Nel mese corrente ed esattamente il 1° ottobre scorso ho trasformato la mia farmacia da snc in srl. Gli aspetti civilistici e fiscali di questa operazione sono gli stessi, ad esempio, del conferimento di una farmacia da ditta individuale direttamente in una srl?
Anche in questo caso – come nella precedente Sediva News cui Lei probabilmente si riferisce – va fatta una doverosa premessa.
Ci troviamo di fronte ad una trasformazione c.d. “omogenea progressiva” [da società di persone a società di capitali] nel corso del 2025 e dunque la Sua odierna srl dovrà essere considerata valutando due frazioni d’esercizio all’interno dello stesso anno sul versante fiscale, e invece l’intero anno 2025 su quello civilistico.
Infatti, fiscalmente la trasformazione da società di persone a società a responsabilità limitata impone il frazionamento dell’esercizio appunto in due periodi di imposta, in quanto la modifica societaria determina il passaggio dell’imposizione Irpef a quella Ires, dato che l’art. 170, comma 2, del D.P.R. 917/1986 dispone che in caso di trasformazione di una società soggetta a Irpef in una società soggetta a Ires: “(…) il reddito del periodo compreso tra l’inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione è determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto economico (…)”.
Come vediamo, quindi, diventa ineludibile – come detto – distinguere due diversi periodi di imposta e di conseguenza presentare due autonome dichiarazioni dei redditi, ed esattamente:
- periodo 01/01/2025-30/09/2025: con riferimento ad esso la tassazione si effettua secondo le “regole Irpef”, dunque per trasparenza ai soci, e questo vuol dire che dovrà essere trasmesso – entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data di efficacia della trasformazione [cioè dall’01/10/2025 e pertanto entro il 30/06/2026] –il Mod. Redditi SP 2025/anno d’imposta 2025;
- periodo 01/10/2025-31/12/2025: con riferimento ad esso si applica, invece, l’Ires sul reddito prodotto: Mod. redditi SC 2026/anno d’imposta 2025, da trasmettere secondo le scadenze ordinarie.
Ben diversamente, la situazione civilisticamente è questa: il primo bilancio successivo alla trasformazione dovrà essere considerato unitario comprendendo perciò anche il risultato reddituale del periodo durante il quale la Società era gestita sotto forma di snc [secondo la disciplina, è chiaro, delle società di capitali: cfr. art. 2423 c.c. e ss.], lasciando infatti la trasformazione inalterati – di per sé e salva specifica delibera assembleare – gli aspetti sostanziali quali l’attività, il soggetto economico e i rapporti con i terzi.
Insomma, proprio perché il soggetto giuridico non si estingue a seguito della trasformazione societaria e non derivandone perciò la creazione di un nuovo soggetto, non si interrompe il regolare decorso dell’esercizio sociale e il bilancio del 2025 sarà considerato per intero.
(andrea raimondo)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!