[…quale l’effettivo ambito di applicazione?]

 Seguo la vs. Rubrica con grande attenzione e stima per il vs. lavoro. Vorrei sottoporvi questo quesito per me molto importante: sono in procinto di effettuare una ristrutturazione edile nell’appartamento in cui vivo, ma sempre più spesso sento parlare di “Iva agevolata” e vorrei sapere che cosa bisogna intendere di preciso con questa frase.

 Preliminarmente è necessaria qualche notazione di carattere generale, perché proprio nella materia alla quale il quesito va ricondotto si sente per la verità troppo spesso parlare non del tutto impropriamente di “ristrutturazioni edilizie”.
È bene allora ricordare che gli interventi di manutenzione [regolati dal Dpr n. 380/2001, art.3 comma 1] possono essere quelli “leggeri” di cui alle lettere a) e b) dell’articolo [manutenzioni ordinarie e straordinarie] o quelli “pesanti” di cui alle lettere c), d) (restauri e risanamenti e ristrutturazioni).
Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite [teniamolo sempre presente] su edifici a destinazione abitativa godono per l’appunto di un’aliquota iva agevolata del 10%, come anche la fornitura di beni di “valore significativo” di cui al DM 29.12.99, ma limitatamente – per questi beni – al valore della prestazione relativa alla loro posa in opera.
Tale agevolazione si applica ai contratti di appalto nonché alla fornitura di beni finiti con posa in opera accessoria [fermo il limite appena indicato dei citati “beni significativi”], a condizione che i beni – gli uni e gli altri – vengano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione di posa in opera, ma sempreché l’intervento sia ricompreso tra quelli, appunto, di manutenzione ordinaria o straordinaria [dato che, come vedremo tra poco, le altre tipologie di interventi e le relative cessioni di beni fruiscono dell’iva agevolata del 10% senza alcun limite in conformità, quindi, alla Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/72].
E proprio ai sensi della stessa Tabella [parte III, n.127-quaterdecies] l’aliquota iva agevolata del 10% spetta anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al citato art. 3, c.1, lett. d) del Dpr 380/2001 effettuati su qualunque tipologia di immobile, ivi inclusi quindi anche i fabbricati a destinazione commerciale.
Inoltre, sempre con riguardo alla citata Tabella [parte III, n.127-terdecies] l’aliquota iva agevolata del 10% spetta anche per le cessioni di beni forniti per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia.
E però, attenzione, sono agevolabili soltanto i cd “beni finiti”, cioè i beni “dotati di una propria individualità e autonomia funzionale” (come ad esempio porte, finestre, sanitari, caldaie, termosifoni, scaldabagni, impianti di climatizzazione, ecc.), subordinatamente tuttavia al rilascio di una dichiarazione da parte dell’acquirente circa l’utilizzazione dei beni stessi e purchè si trovino nella fase finale di commercializzazione [escludendo quindi i rapporti tra imprese di ristrutturazione].
A solo titolo esemplificativo, Lei potrà dunque acquistare le porte e/o le finestre direttamente dal fornitore, che applicherà l’iva – come detto – nella misura agevolata del 10%, e potrà farle montare dalla Sua impresa di fiducia e anch’essa fatturerà il servizio di posa in opera con aliquota Iva del 10%.
Lo stesso discorso varrebbe peraltro anche nel caso in cui la Sua impresa di fiducia andasse ad acquistare le porte o le finestre direttamente dal fornitore per poi procedere direttamente al loro montaggio.
Ci rendiamo conto, per concludere, che anche questi – come del resto abbiamo sottolineato anche per altri argomenti affrontati – non sono temi di immediata e agevole comprensione, e anche per questo crediamo sia per lo più preferibile, in vicende del genere, rivolgersi a professionisti del settore, che d’altronde per l’attività che svolgono si occupano generalmente, e addirittura in profondità, anche di aspetti riguardanti le agevolazioni in tema di Iva, che in ogni caso crediamo sia un tema qui svolte con sufficiente attendibilità.

(mario astrologo)

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