Siamo due soci di una snc titolare di farmacia. Ciascuno di noi ha debiti sia fiscali che contributivi, ed esattamente per IVS commercianti perché non siamo farmacisti, già scaduti di importo superiore a 5.000 euro. Vorremmo quest’anno prendere in considerazione l’idea di aderire al Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2025-2026 perché in questo biennio prevediamo un significativo aumento di reddito della farmacia. La nostra situazione debitoria personale può precludere l’accesso al CPB da parte della società?
Intanto, si stanno per aprire – questa, per chi la ignorasse, è un’autentica notizia – le adesioni al CPB per il biennio 2025-2026, sia pure ovviamente solo per chi non ha aderito [per i più vari motivi] alla prima edizione, che riguardava, come ricorderete, il biennio 2024-2025].
Cogliamo l’occasione per rimarcare ancora una volta che il CPB – ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. 13/2024 – si rende accessibile, sotto questo particolare profilo delle esposizioni debitorie fiscali e contributive, soltanto per i contribuenti i quali, con riguardo al periodo d’imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta [quindi, ad esempio, al periodo d’imposta 2023 per il concordato relativo al biennio 2024-2025 e quindi, al periodo d’imposta 2024 per quello relativo al biennio 2025-2026], non abbiano debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi di importo pari o superiore a 5.000 euro*.
*N.B.: Ecco, quindi, che – tanto per ricordare quanto già osservato in occasione del precedente CPB – un pagamento parziale che riconduca la posizione passiva del contribuente al di sotto del citato limite, rende nuovamente accessibile il CPB e allora, sempre per esemplificare, se voglio accedere al concordato per il biennio 2025-2026 dovrò aver cura di portare la mia posizione debitoria al 31.12.2024 sotto i 5.000 euro.
Ora, per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, si intendono i debiti derivanti:
- dalla notifica di atti impositivi conseguenti ad attività di controllo e liquidazione degli uffici;
- dalla notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973 e dell’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972.
Tuttavia, per poter “bloccare” l’accesso al concordato le passività in questione devono essere diventate definitive – per effetto di sentenze passate in giudicato o perché non più impugnabili – alla data del 31/12/2024; pertanto, se a quest’ultima data pendono ancora i termini di pagamento e/o i termini di impugnazione [anche se gli ordinari 60 gg. alla data attuale sono belli che scaduti…] o è in corso un contenzioso, l’adesione al CPB non viene pregiudicata.
Inoltre, non concorrono al calcolo del limite dei 5.000 euro i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione, nonché quelli rateizzati, almeno sino alla decadenza dei benefici conseguenti alle specifiche disposizioni di riferimento.
Ma tutte queste condizioni fin qui richiamate – e giungiamo finalmente al punto – riguardano esclusivamente il soggetto che intende aderire al CPB e cioè, nel vostro caso, la società e dunque non possono e non debbono riguardare le persone dei soci, come tali distinte da quella della società.
Del resto, la stessa AE ha molto opportunamente precisato (cir. 18/E del 17/9/2024 – risposta 6.11) che la norma di riferimento, quindi il citato art. 10, comma 2, D.lgs. 13/2024, non prevede l’estensione del rispetto di detta condizione – per l’appunto, l’insussistenza di debiti fiscali e contributivi di importo pari o superiore a 5.000 euro – ai soci delle società (di qualsiasi tipo) interessate all’accesso al CPB.
Insomma, almeno sotto questo aspetto, non si vedono preclusioni per l’accesso della società come tale al CPB [per il biennio 2025-2026, giova ribadirlo].
(stefano civitareale)