Io e due miei colleghi ci stiamo preparando a costituire una srl titolare di farmacia. La definizione di alcuni punti sta creando qualche attrito e il problema che Vi sottopongo riguarda soprattutto il se e il come disciplinare la circolazione delle quote.
Su quest’aspetto particolare ci siamo infatti letteralmente bloccati e del resto le ns. divergenze sono giustificate dalla diversità delle quote possedute perché in ogni caso la mia sarà almeno del 60%, mentre gli altri due soci dovrebbero partecipare, credo, per il 20% ciascuno.
È chiaro però, ed ecco il problema che è soprattutto mio, che un’eventuale cedibilità della mia quota, che avrebbe sicuramente un mercato perché è maggioritaria, potrebbe essere praticamente pregiudicata, quantomeno sul valore, proprio dalla mancata disponibilità degli altri soci a vendere le loro quote se non a condizioni tali da scoraggiare perfino un capitalista d’assalto.
Ci può essere una via d’uscita che possa accontentare tutti?

Negli ultimi anni istituti di derivazione anglosassone stanno sempre più trovando applicazione anche nel nostro ordinamento e il trust [nelle sue varie forme] è soltanto uno di essi e certo non il meno importante.

Questa “tendenza” sta infatti coinvolgendo altresì le negoziazioni tra privati che vogliano costituire una società [anche] con l’introduzione di clausole contrattuali tratte dalla famosa common law, che è l’ordinamento giuridico che notoriamente vigente in alcuni stati come il Regno Unito o gli USA.

Parte della dottrina e anche della giurisprudenza hanno per la verità dubitato a lungo circa l’applicabilità e la validità di queste “nuove” clausole nell’ordinamento italiano, finché la Cassazione – con la sentenza [quasi “storica”] del 25 luglio 2023 n. 22375 – ha sancito la legittimità, e pertanto la piena applicabilità anche di queste pattuizioni.

Ora, ed eccoci al punto, tra queste clausole potrebbe anche essere annoverata – facendo quindi forse al Suo caso, ma, come vedremo, anche non pregiudicare gli altri soci – la clausola c.d. di “trascinamento”, cioè la clausola drag along.

Con questa previsione negoziale, si dà facoltà al socio di maggioranza – in caso di cessione a titolo oneroso della sua partecipazione – di vendere al terzo acquirente anche la quota [l’intera quota, generalmente] del socio di minoranza e, s’intende, proporzionalmente allo stesso prezzo, e anche alle stesse condizioni, della quota di maggioranza.

In sostanza, la Sua quota “trascinerebbe” anche quelle degli altri soci.

Indubbiamente, questa clausola può favorire [anche parecchio…] il socio di maggioranza che intenda – quali ne siano le ragioni – vendere liberamente la propria quota e che debba in ipotesi fronteggiare qualche difficoltà opposta dagli altri soci, perché con il drag along egli finisce per “bypassare” il problema e poter procedere senza ostacoli alla vendita.

Non è detto, tuttavia, che in una soluzione del genere anche i soci di minoranza non possano essere tutelati, ad esempio con il classico patto parasociale che proteggesse il valore delle loro quote o contemplasse loro opzioni di vendita [diciamo, allo stesso cessionario della quota di maggioranza] con condizioni già predeterminate, magari anche più remunerative/vantaggiose rispetto a quelle con cui sia stato perfezionato l’acquisto della quota maggioritaria [clausola tag along] o altre clausole del genere.

Queste, in definitiva, potrebbero essere “vie di uscita” ragionevolmente praticabili in casi come il vostro ma – come certo si sarà compreso – l’autonomia negoziale che caratterizza e guida le ns. scelte giuridiche può spingerci verso numerose soluzioni diverse da quelle “canoniche” e anzi, come abbiamo ripetutamente sottolineato in tutti questi anni per gli statuti delle società di persone, anche per quelle di capitali può valere la pena ricercare misure il più possibile conformi alle nostre scelte economiche e/o alle nostre semplici scelte di vita.

                                                         (gustavo bacigalupo – aldo montini)

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