Il rapporto con i miei collaboratori è buono, e vista la carenza di farmacisti collaboratori vorrei riconoscere loro un periodo di ferie maggiore rispetto a quello previsto dal CCNL come “benefit”. Lo posso fare?
L’art. 2109 cod. civ. e l’art. 10 del D.Lgs. 66/2003 stabiliscono che i lavoratori dipendenti hanno diritto a un periodo minimo annuale di ferie retribuite di quattro settimane, mentre il CCNL di categoria prevede che ogni dipendente ha diritto a “un periodo di ferie annuali di 26 giorni lavorativi, considerando la settimana lavorativa di sei giorni, dal lunedì al sabato”.
Inoltre, almeno due settimane di ferie devono essere godute consecutivamente, se richieste dal lavoratore durante l’anno di maturazione, con le restanti due settimane da fruire entro i 18 mesi successivi.
Fermo però il rispetto delle disposizioni di legge e del contratto collettivo applicabile, nulla impedisce al datore di lavoro di concedere ai dipendenti un periodo di ferie maggiore attraverso un regolamento aziendale che ha natura evidentemente negoziale.
La Suprema Corte ha chiarito che questi regolamenti aziendali non perseguono meri interessi individuali, ma mirano a uniformare la disciplina dei rapporti di lavoro all’interno dell’azienda e allora va da sé che essi operano con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, incidendo sui singoli rapporti individuali con pari forza vincolante.
(aldo montini)
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