[…nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni]
L’art 24 del ddl. di Bilancio 2024, infatti, pone a carico delle imprese l’obbligo assicurativo [circa anche] i rischi catastrofali.
Secondo la bozza del ddl., in particolare, le imprese – e quindi anche le farmacie – con sede legale o stabile organizzazione in Italia sarebbero tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali: i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
L’obbligo assicurativo dovrebbe essere adempiuto entro il 31 dicembre 2024.
La polizza deve/può prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.
Le imprese agricole sono escluse dall’obbligo di assicurazione.
L’eventuale inosservanza di quest’obbligo – da parte sempre delle imprese/farmacie – verrà valutata in fase di assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni di carattere finanziario che abbiano una qualsiasi incidenza su risorse pubbliche.
(aldo montini)
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