Devo aprire un sito internet: quali sono le indicazioni della società che devo inserire nel sito?

 

Tutte le società, di persone o di capitali, iscritte nel Registro delle imprese – ai sensi dell’art. 2250 del cod. civ. – devono indicare, negli atti e nella corrispondenza societaria [ad esempio, nella carta intestata utilizzata nei rapporti tra impresa e terzi, siano essi cartacei o elettronici, e nei contratti], i seguenti dati:

  • la sede della società;
  • l’indirizzo PEC [domicilio digitale];
  • l’ufficio del Registro delle imprese presso il quale è iscritta;
  • il numero di iscrizione nel Registro stesso;
  • il numero di partita iva;
  • e, in caso di scioglimento, lo stato di liquidazione della società.

Inoltre, le sole società di capitali:

  • devono indicare l’importo del capitale sociale effettivamente versato quale risultante dall’ultimo bilancio;
  • le Spa e le Srl, quando siano unipersonali, devono anche rendere nota tale loro unipersonalità, senza tuttavia dover indicare anche i dati identificativi del socio unico [es. srl a unico socio];
  • le Srl semplificate esplicitano tale loro caratteristica/natura;
  • le società controllate indicano la società o l’ente controllante;
  • ove dispongano, infine, di un sito internet o di uno spazio virtuale di comunicazione [come ad esempio una pagina Facebook, Linkedin, Instagram e TikTok], devono indicarvi anche tutti i dati sopra riportati.

Quanto invece alle imprese individuali, l’art. 2199 del cod.civ. prescrive la sola indicazione – naturalmente soltanto negli atti e nella corrispondenza – del Registro imprese in cui sono iscritte nonché i dati fiscali obbligatori [partita iva e codice fiscale].

In caso di violazioni degli obblighi di pubblicità sopra indicati – sia da parte delle società, di persone o di capitali, come delle imprese individuali –  l’art. 2630 del cod. civ. prevede una sanzione amministrativa da euro 103 a euro 1032, mentre l’art. 35 al comma 1° del T.U. Iva [D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633] commina alle stesse una sanzione da euro 258,33 a euro 2.065,83 in caso di mancata indicazione della partita iva nel Sito Internet.

Da ultimo, vale la pena ribadirlo ancora una volta, le newsletter non sono considerate mezzi di corrispondenza perché non contengono comunicazioni dirette a un soggetto specifico, ma a una generalità di soggetti.

(aldo montini)

 

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