Ho stipulato anni fa una polizza sulla vita nominando come beneficiari i miei tre figli, ma ora vorrei nominare solo il primogenito perché in realtà è quello che non sono riuscito finora a tutelare economicamente. Per evitare pubblicità di quello che vorrei fare, vi chiedo se posso modificare i beneficiari della polizza direttamente con il testamento, in modo che il capitale ed eventuali incrementi vada tutto al figlio maggiore.

Così dispone l’art. 1920 del cod. civ.: “La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, o per testamento”, e così l’art. 1921 “La designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell’articolo precedente”.
Come vediamo, pertanto, al decesso di un assicurato con polizza vita la compagnia liquida l’importo del capitale/rendita al beneficiario o ai beneficiari designati nella polizza stessa, salva sua successiva diversa indicazione in vita oppure – come Lei sta prospettando – una modifica in sede testamentaria.
Le polizze assicurative sulla vita, d’altronde, rientrano perfettamente nello schema del contratto a favore di terzi, con l’unica ma rilevante particolarità che qui il beneficiario acquista il diritto alla riscossione della rendita/capitale per effetto appunto della designazione del beneficiario nella polizza o nel testamento, tenendo anche presente che il beneficiario [ricorrendone naturalmente i presupposti] può essere indicato/determinato anche solo genericamente, ad esempio, con la dizione di “erede legittimo” o “erede per legge”.
E però, s’intende, che il beneficiario sia indicato nella polizza alla sottoscrizione o successivamente, oppure in una disposizione testamentaria, il capitale/rendita non rientra nell’asse ereditario perchè il beneficiario riscuote l’importo in esecuzione del contratto e quindi non iure successionis.
Infine, sempre richiamando gli artt. 1920 e 1921 del cod. civ., la Suprema Corte [Cass. ord. 25635/2018] ha ulteriormente illustrato la vicenda aggiungendo che l’assicurato può anche revocare l’indicazione del beneficiario nel testamento contestualmente indicando il nuovo, così che diventi quest’ultimo l’avente diritto a percepire il capitale del contratto assicurativo.

 

(aldo montini)

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