Io e mio fratello siamo soci di una snc titolare della farmacia che era di nostro padre e vorrei donare la metà delle mie quote, quindi il 25% del capitale, al mio compagno con cui ho costituito un’unione civile con le formalità previste dalla legge Cirinnà.
Non abbiamo figli e mio fratello è d’accordo al 100% su questa operazione, tanto più che l’atto costitutivo della snc non pone limiti alla cedibilità delle quote.
Vorrei però conoscere i costi che mio marito dovrà sostenere accettando la donazione.
In tema di donazioni, la c.d. legge Cirinnà [l. n. 76 del 20 maggio 2016] non ha sancito nulla di specifico per i componenti di una unione civile, ma l’art. 1 comma 20 ha previsto – al fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile [che è configurata, lo ricordiamo, solo tra persone dello stesso sesso] – “che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184”.
Pertanto, alla luce di questo dettato, in materia di donazioni sembrerebbero applicabili le stesse norme previste per i coniugi e quindi nel Suo caso l’aliquota sarebbe quella del 4%, da calcolare naturalmente sul solo valore eccedente 1 milione di euro che è l’ammontare della franchigia in tema di donazioni tra coniugi, oltre che tra parenti in linea retta [anche se, nelle donazioni e successioni riguardanti aziende o quote sociali, il valore viene assunto al netto dell’avviamento ed è dunque improbabile che una quota pari al 25% del capitale, come nel Suo caso, possa anche soltanto avvicinarsi al tetto della franchigia].
Alla medesima conclusione è giunta del resto – ma francamente non erano leciti dubbi in tal senso – anche la Commissione Tributaria Regionale per la Liguria che con la sentenza n. 575/2016 ha infatti affermato che “nel caso di donazione tra persone dello stesso sesso legate tra loro da un’unione civile, si applica l’imposta sulle donazioni nella misura prevista per i familiari”.
Infine, trattandosi di una donazione diretta, è richiesta a pena di nullità la forma dell’atto pubblico e perciò, in linea generale, è necessario il ricorso al rogito notarile, che in pratica dovrebbe essere l’unico costo che verosimilmente dovrete sostenere.
(cesare pizza)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!