[…in prima battuta, solo per le società di persone e gli studi professionali associati]
Altro tema di rilievo è quello dell’estensione anche alle società di persone e agli studi professionali associati dell’abolizione dell’Irap di cui, come sapete, hanno finora beneficiato – a decorrere dal periodo d’imposta 2022 – solo le imprese individuali e i professionisti quando svolgano anch’essi in forma individuale l’attività.
Sembrerebbero dunque le società di persone (snc, sas) e gli studi professionali associati i prossimi destinatari di questa misura, indipendentemente [anche per queste due categorie, al pari pertanto delle altre due] dalle dimensioni dell’attività, dal numero dei dipendenti e dal regime contabile adottato: in sostanza, è chiaro, la legge delegata vorrebbe così evitare qualsiasi forma di disparità di trattamento connessa o conseguente anche indirettamente alla forma giuridica sotto la quale viene svolta l’attività imprenditoriale o quella professionale.
Senonché, attenzione, l’Irap genera entrate per lo Stato per circa 29 miliardi di euro annui, e allora ecco prevista nel provvedimento l’introduzione – in pratica sostitutivamente per l’appunto dell’Irap – di una sovraimposta “determinata secondo le medesime regole dell’Ires” (art. 8 l. 9/8/2023 n. 111), che dovrebbe dunque garantire lo stesso gettito.
Ma le “medesime regole dell’Ires”, come è noto, si applicano alle sole società di capitali (srl, spa) talché – almeno in una prima approssimazione – né le imprese individuali, né le società di persone dovrebbero essere assoggettate a questa sovraimposta.
Il condizionale, però, è d’obbligo anche qui, perché sarà il decreto attuativo a disciplinare anche i variegati aspetti che recherebbe con sé l’abrogazione dell’imposta regionale, ed è allora più che mai necessario – per concludere – prendere tempo prima di formalizzare, magari in fretta e furia, eventuali trasformazioni di società di persone in società di capitali, che infatti [in attesa appunto delle regole definitive sancite dal decreto attuativo] potrebbero non riuscire a sottrarre le imprese all’obbligo di pagare questo “balzello”.
Sarà anche interessante, infine, verificare se l’applicazione dell’IRI [di cui abbiamo parlato proprio ieri] alle imprese individuali e alle società di persone – sempreché, come abbiamo visto, esse esercitino la facoltà di accedere a tale misura – comporterà o meno, unitamente all’abrogazione dell’Irap, l’applicazione anche della sovraimposta sostitutiva cui si è appena accennato: solo allora potremo infatti avere un quadro che permetta di valutare in termini adeguati la convenienza di una o l’altra delle possibili decisioni da assumere e quindi mettere a punto la migliore pianificazione fiscale.
(aldo montini – matteo lucidi)
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