Il riavvio di questa ns. Rubrica, dopo la pausa estiva di alcune settimane, non poteva che prendere le mosse da una pur rapida disamina delle misure fiscali che già nella delega fiscale ‑ conferita dal Parlamento al Governo con la l. 9/8/2023 n. 111 [entrata in vigore il 29 agosto u.s.] – sembrano preannunciarsi con buona attendibilità.

Ricordando ancora una volta che l’Esecutivo dovrà emanare nei prossimi 24 mesi i necessari decreti legislativi di attuazione appunto dei princìpi sanciti dalla legge delega [anche se probabilmente sono provvedimenti che saranno assunti via via che si renderanno disponibili le risorse necessarie], dobbiamo parlare in primo luogo – perché dovrebbe trattarsi, stando perlomeno a quel che si riesce a cogliere dalla delega, dell’intervento riformatore più incisivo e comunque quello più atteso – dell’IRI, Imposta sul Reddito d’Impresa, che parrebbe destinata [guardando anche alle notizie di stampa] ad essere introdotta nel nostro ordinamento addirittura con la Legge Finanziaria del 2024 e quindi entro il mese di dicembre di quest’anno.

Secondo la relazione governativa al disegno di legge, questa importantissima novità vorrebbe consentire alle imprese individuali e alle società di persone in contabilità ordinaria, come la gran parte delle farmacie italiane, di potersi avvalere “di un meccanismo di imposizione proporzionale sostanzialmente volto a perseguire l’obiettivo di uniformare il trattamento fiscale delle imprese individuali e delle società di persone con quello riservato alle società di capitali, in modo tale da rendere più neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica con cui si intende esercitare un’attività”… “Scindendo il reddito dell’impresa da quello dell’imprenditore diviene possibile, da un lato, mantenere una tassazione analoga a quella degli altri redditi da lavoro (dipendente o da pensione) sulla parte di reddito che l’imprenditore ritrae dall’azienda per soddisfare i propri bisogni e, dall’altro, sgravare in modo sostanziale il reddito reinvestito nell’impresa riconoscendo l’utilità sociale della patrimonializzazione e dell’investimento nell’azienda”.

In pratica, ove l’imprenditore che rientri in una delle due citate categorie destinatarie del provvedimento eserciti questa facoltà [perché resta una facoltà, non costituendo dunque un obbligo], il reddito d’impresa (farmacia) non sarà più attribuito – ai fini dell’Irpef – al titolare individuale [e ai suoi eventuali collaboratori dell’impresa familiare] o ai soci delle società di persone (snc o sas) in ossequio al principio c.d. di “trasparenza”, ma sarà assoggettato a un’imposta fissa del 24%, corrispondente all’attuale IRES che, come noto, è tuttora riservata alle società di capitali.

Successivamente, nel caso in cui in uno degli esercizi seguenti dovessero essere prelevati o distribuiti utili afferenti l’anno in cui è stata applicata l’IRI, l’impresa individuale e i soci della snc o sas [questi ultimi appunto per trasparenza] saranno tenuti a versare la differenza d’imposta tra la tassazione ordinaria e quella agevolata del 24%, esattamente come previsto dal testo normativo, che infatti così recita: “Successivamente, nell’anno in cui avviene il prelievo dell’utile da parte dell’imprenditore o la sua distribuzione ai soci, il reddito d’impresa partecipa a quello complessivo dei citati soggetti riconoscendo ai medesimi lo scomputo dall’imposta personale di quella proporzionale precedentemente assolta dagli stessi”.

Un esempio potrà forse chiarire meglio la portata di questa novità.

Reddito annuale personale, derivante indifferentemente dalla titolarità individuale o dalla collaborazione in impresa familiare o dalla partecipazione in snc o sas: € 100.000.

Tassazione ordinaria attuale (2022) pari a € 39.890, considerando l’Irpef e le addizionali regionali [come nel Lazio, ad esempio] e comunale [come per Roma, ad esempio].


N.B. – La delega prevede anche una rimodulazione delle aliquote Irpef dal 2024, che infatti dovrebbero ridursi da quattro a tre.


In alternativa, nell’ipotesi cioè in cui l’intero reddito non venga prelevato ma lasciato in azienda, si può applicare sulla medesima base imponibile di € 100.000 l’IRI, corrispondente a € 24.000 (€ 100.000 x 24%).

Come vediamo, pertanto, l’applicazione o la non applicazione dell’IRI devono in ogni caso essere ben calibrate perché è vero che l’aliquota del 24% è inferiore a quella progressiva Irpef ordinariamente applicabile, ma è altrettanto certo che l’IRI è un’imposta “secca” dalla quale non è possibile dedurre o detrarre i vari oneri [contributi previdenziali, interessi passivi su mutui prima casa, spese mediche, ecc.] che verrebbero di conseguenza fiscalmente “persi” per effetto evidentemente di una riduzione delle imposte dovute.

Diventa insomma ineludibile ponderare adeguatamente per la singola farmacia – e, attenzione, anno per anno – la liquidazione di utili di importo così da poter sfruttare pienamente gli oneri esemplificati poco fa e perciò nel concreto ridurre nei fatti, quanto più possibile, la tassazione Irpef sulle somme prelevate.

Potrebbe allora rivelarsi conveniente – restando ancora nell’esempio di poco fa – liquidare annualmente utili per € 40.000 su cui poter applicare la deduzione dalla base imponibile del contributo previdenziale dovuto all’Enpaf [che per semplicità arrotondiamo a € 5.000] e la detrazione dall’imposta, poniamo, di € 2.000 derivanti da spese mediche, lavori di manutenzione straordinaria sugli immobili, mutuo prima casa, ecc.

In questa eventualità, la tassazione ordinaria sul reddito liquidato di € 40.000 al netto delle deduzioni e detrazioni sopra ipotizzate risulterà pari in definitiva a € 8.071.

A tale valore sarà necessario poi sommare l’IRI corrispondente a € 14.400, calcolata sulla rimanente parte di reddito pari a € 60.000, per una tassazione complessiva quindi di € 22.471 (€ 8.071 + € 14.400) e dunque per un importo inferiore sia alla tassazione Irpef ordinaria che all’Iri, entrambe calcolate sull’intera somma imponibile.

Quest’ultima ipotesi di tassazione mista risulta insomma – ci pare indubitabile – la più conveniente, naturalmente in caso di presenza di oneri [di una qualche consistenza] deducibili e detraibili.

Ogni situazione, s’intende, è o può essere diversa dall’altra, perché nel concreto diventa necessaria una sorta di pianificazione fiscale [per così dire, ad hoc] con il proprio Studio di riferimento, tenendo anche presente il saldo patrimoniale della farmacia al netto della voce “prelievo titolare/soci” [o simile], considerato che – nell’ipotesi in cui il saldo evidenzi un deficit a causa dell’eccedenza di prelievi – l’Iri non dovrebbe verosimilmente essere applicabile.

Ma anche questo aspetto verrà disciplinato dal decreto attuativo.

                                                         (Studio Bacigalupo-Lucidi)

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