[anche i crediti III e IV trimestre 2022  non comunicati entro il 16 marzo 2023]

Non ho comunicato al Fisco in tempo utile gli importi dei crediti energia del III e IV trimestre 2022, anche se con tutti questi adempimenti che ci vengono offerti o imposti è facile perdere la bussola. Come posso ovviare?

Forse si ricorderà [v. Sediva News del 1° dicembre 2022: “Bonus Energia relativi Al III E IV Trim. 2022 Compensabili Fino Al 30 Giugno 2023”] che, secondo l’art. 1, comma 6, del dl 176/2022 ,  il c.d. Decreto Aiuti quater,  “entro il 16 marzo 2023 i  beneficiari  dei  crediti  d’imposta richiamati ai commi 3 e 4, a  pena  di  decadenza  dal  diritto  alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all’Agenzia  delle entrate un’apposita comunicazione sull’importo del  credito  maturato nell’esercizio 2022”.

Tale comunicazione era/è necessaria per utilizzare in compensazione i crediti d’imposta maturati dalle imprese “energivore/gasivore” e “non energivore/gasivore”, in base alle diverse disposizioni intervenute con riferimento al III trimestre 2022 e, successivamente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre dello stesso anno.

La tematica di non poco rilievo – sollevata nel quesito – circa le conseguenze del mancato invio entro il 16 marzo 2023 della comunicazione prevista dall’art. 1 comma 6 del c.d. Decreto Aiuti Quater, viene illustrata e risolta da una recente risoluzione [la n. 27/E del 19 giugno 2023] con la quale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’invio della comunicazione rappresenta un adempimento formale che può essere regolarizzato ricorrendo alla c.d. remissione “in bonis” [art. 2, comma 1, Dl n. 16/2012].

Si tratta di un istituto che consente ai contribuenti in “buona fede” di mantenere i benefici fiscali [o l’accesso a regimi fiscali opzionali] anche se non hanno rispettato l’obbligo di comunicazione preventiva di cui si è detto, o altri adempimenti formali, a condizione però che non siano state avviate azioni di controllo fiscale o amministrativo nei loro confronti o che l’autore dell’inadempimento non ne abbia avuto formale conoscenza.

Per regolarizzare la situazione, il contribuente deve:

  • soddisfare i requisiti richiesti per l’agevolazione;
  • inviare la comunicazione omessa entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; e
  • pagare la sanzione minima di 250 euro tramite il modello F24 Elide.

In definitiva, atteso che i crediti in questione [ripetiamo, III e IV Trimestre 2022] sono – al pari, in pratica, di tutti gli altri – utilizzabili anch’essi in compensazione mediante il mod. F24 entro il 30 settembre 2023, la “remissione in bonis”, dovendo precedere necessariamente la fruizione del bonus [e quindi il suo concreto utilizzo], va effettuata entro il detto termine e in ogni caso prima della compensazione del credito stesso.

Quindi, il termine ultimo resta quello, appunto, del 30 settembre 2023.

 (francesco sonnino)

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