Qual è la corretta iva applicabile ai prodotti dietetici, che ci risulta sia diversa da quella ordinaria del 22%? E perché questa differenza?
L’aliquota IVA applicabile sui dietetici è pari al 10%.
Con la risposta a interpello n. 362, pubblicata il 26 giugno u.s., l’Agenzia delle Entrate ha confermato che – con riguardo a un “classico” prodotto dietetico [che era del resto l’oggetto dell’interpello, infatti relativo in particolare a un dispositivo medico certificato per il controllo del peso, la prevenzione e il trattamento dell’obesità] – l’iva dovuta è appunto quella agevolata del 10%.
Stiamo, infatti, parlando esattamente dei prodotti compresi alla voce 2106.90* della TARIC (Tariffa integrata comunitaria) con conseguente applicabilità dell’aliquota iva agevolata del 10% in sede di commercializzazione.
*Che corrisponde alla voce “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”
L’Amministrazione finanziaria ribadisce tuttavia che l’applicazione della corretta aliquota iva dipende dall’accertamento tecnico ad opera dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che esamina la composizione e la qualificazione merceologica dei singoli prodotti.
E nel caso esaminato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ricondotto il prodotto oggetto dell’interpello alla detta categoria 2106.90.
E la citata voce “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” corrisponde esattamente alla voce n. 80 della Tabella A, Parte III, della legge Iva [Tabella che elenca puntualmente i beni e i servizi che godono dell’aliquota iva agevolata del 10%].
È quindi pacifico che (perlomeno) il prodotto dietetico in argomento può godere dell’applicazione dell’iva nella misura del 10%.
(mario astrologo)
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