Una delle due commesse della farmacia – con la quale i rapporti sono per la verità abbastanza tesi – da tre giorni si è assentata dal lavoro senza presentare alcuna giustificazione. Posso sanzionare questo comportamento e con quale modalità?
L’assenza senza giustificazione del dipendente costituisce una violazione di due suoi doveri fondamentali, entrambi imposti dal Codice civile:
- il primo è quello di adempiere diligentemente ai propri obblighi, come stabilito dall’art. 2104;
- il secondo riguarda l’osservanza delle regole di correttezza e buona fede, come previsto dagli artt. 1175 e 1375.
Generalmente, le sanzioni sono determinate dal contratto collettivo basandosi sui giorni di assenza ingiustificata.
L’art. 35 del CCNL di categoria, in particolare, prevede l’obbligo per il lavoratore di giustificare le assenze immediatamente, e per l’esattezza non oltre le 24 ore dall’inizio dell’assenza, salvi naturalmente i casi di forza maggiore.
Laddove l’assenza non giustificata si prolunghi fino a 3 giorni può essere trattenuta in busta paga – sempre ai sensi dell’art. 35 del CCNL – la retribuzione giornaliera di fatto* e irrogata una multa non eccedente l’importo pari al 10% della retribuzione.
*N.B.: Che, ricordiamolo, è costituita dalla retribuzione mensile [rapportata ovviamente alla singola giornata] indicata nella busta paga, oltre a qualsiasi altro elemento retributivo corrisposto al lavoratore con carattere di continuità.
Nell’ipotesi di recidiva oltre la terza volta nell’anno solare, ovvero di assenza non giustificata di almeno 4 giorni consecutivi, può scattare il licenziamento senza preavviso per giusta causa, cioè – in questo caso specifico – per fatto imputabile esclusivamente al lavoratore.
È bene precisare anche che, se escludiamo il richiamo verbale, ai fini dell’applicazione di qualsiasi altra sanzione – ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori – è obbligatorio inviare una comunicazione scritta di contestazione disciplinare, concedendo al lavoratore un periodo di 5 giorni per presentare la propria difesa e/o richiedere un’audizione personale.
Soltanto successivamente il datore di lavoro deciderà – se vorrà decidere – la sanzione da adottare.
N.B.: Questa procedura deve essere osservata anche nel caso in cui l’assenza ingiustificata sia espressamente indicata come motivo di licenziamento nel contratto collettivo nazionale.
Negli ultimi anni, inoltre, assistiamo sempre più frequentemente al singolare fenomeno che vede i lavoratori esprimere all’azienda il desiderio di interrompere il rapporto di lavoro ma senza presentare le dimissioni, e però richiedendo di essere licenziati così da poter acquisire il diritto alla NASPI [assegno di disoccupazione].
Allo stesso modo, accade non proprio di rado che, se l’azienda rifiuta la proposta del dipendente, questi inizi ad assentarsi dal lavoro senza fornire alcuna giustificazione, costringendo pertanto il datore di lavoro a licenziarlo per giusta causa.
Il fine di questo comportamento [che non è scontato sia sempre assecondato dal datore di lavoro, anzi…] è evidentemente quello di maturare il diritto all’assegno di disoccupazione, con aggravio di spese sia per le finanze statali [corresponsione appunto dell’assegno] che, anche se in misura minore, per lo stesso datore di lavoro [pagamento del ticket di licenziamento*].
*Il ticket di licenziamento è fissato per il 2023 nel 41% del massimale mensile di disoccupazione – euro 1.407,99 – per ogni 12 mesi di anzianità del dipendente negli ultimi tre anni. Per un lavoratore con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo sarà pari a 1.809,30 euro [1.470,99*41%= 603,10 per anno], mentre – se il rapporto ha avuto durata inferiore all’anno – il contributo è pari ai mesi di anzianità.
Non tutto però è nelle mani del lavoratore perché il Governo, proprio per arginare questo andazzo, ha recentemente approvato un disegno di legge che prevede la risoluzione del rapporto lavorativo per volontà del prestatore di lavoro, senza diritto all’assegno di disoccupazione, nel caso di assenza ingiustificata del lavoratore che si protragga oltre il limite previsto dal contratto collettivo di categoria – o in mancanza – per un periodo superiore a 5 giorni.
Ma, ripetiamo, si tratta per il momento di un semplice disegno di legge.
(aldo montini)
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