Sono titolare di farmacia e mi è stato notificato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione – in qualità di terzo – un atto di pignoramento del quinto dello stipendio di un mio dipendente, in quanto lui si ritrova un grosso debito con il fisco. Cosa devo fare? Perché mi è stato notificato questo atto?
Nessuna paura.
Il datore di lavoro opera – nei confronti del proprio dipendente – come sostituto d’imposta [in quanto è tenuto al versamento delle trattenute previdenziali e fiscali] e, nell’ipotesi in cui il lavoratore subordinato subisca un qualsivoglia atto di pignoramento, può essere chiamato come terzo pignorato*.
*N.B. art. 543 cpc: “Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato [personalmente] al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti”.
Ebbene, il pignoramento – come nella vicenda da Lei descritta – può riguardare anche debiti di natura tributaria e amministrativa affidati all’Ente per il recupero a seguito di iscrizione al ruolo.
Occorre precisare tuttavia che se il pignoramento riguarda stipendi, salari, o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego, esistono per l’Agente della riscossione alcuni limiti:
- Fino a 2.500 Euro la quota pignorabile è un decimo;
- Dai 2.500 e 5.000 Euro la quota pignorabile è un settimo;
- Sopra i 5.000 Euro la quota pignorabile è un quinto.
In qualità di datore di lavoro, quindi, dovrà provvedere a effettuare il versamento della quota pignorata – che sarà calcolata sul netto dello stipendio e nella misura dei limiti sopra elencati – direttamente nelle casse dell’Ente creditore.
Successivamente tali importi dovranno essere indicati nella sezione dedicata della Certificazione Unica.
(cesare pizza)
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