Mio padre è socio al 50%, di una snc titolare di farmacia. Da qualche tempo si è però deciso a cedere la sua quota sociale interamente a mio fratello, anche perché tra me e ns. padre i rapporti non sono certo idilliaci. Considerando che io e mio fratello siamo entrambi farmacisti, ma non abbiamo lavorato nella farmacia nessuno dei due, posso oppormi alla cessione?

In primo luogo, è chiaro, bisogna verificare che l’atto costitutivo/statuto vigente della snc preveda espressamente la libera trasferibilità, da parte di un socio, della sua quota sociale senza il consenso dell’altro o quantomeno – come spesso del resto è dato vedere – sia contemplata la libera cedibilità a un discendente in linea retta.

Inoltre, è possibile che la disposizione statutaria consenta la trasferibilità solo nel caso in cui la cessione sia effettuata a favore di un unico avente causa e abbia per oggetto l’intera quota: e questo, come è facile arguire, per evitare un’eccessiva moltiplicazione del numero dei soci che potrebbe infatti rendere disagevole la gestione della società.

Immaginando, però, che l’ipotetica cessione della quota solo a Suo fratello sia conforme allo statuto, bisognerebbe conoscere quale forma negoziale Suo padre voglia adottare perché evidentemente le cose starebbero diversamente se la cessione avvenisse per donazione o per atto a titolo oneroso.

In questa seconda eventualità, sempreché l’onerosità della cessione sia effettiva [del resto, proprio in vicende come queste si ricorre, anche se per la verità sempre meno frequentemente, a cessioni simulate], non sono infatti configurabili rimedi per gli altri legittimari, mentre, in caso di atto di liberalità, dopo il decesso di Suo padre – e solo allora, beninteso – bisognerà valutare se la donazione sia stata operata in conto della disponibile del de cuius [quel che però, attenzione, deve essere espressamente previsto nella liberalità], e per l’eventuale eccedenza di valore in conto della legittima del donatario, oppure se, essendo operata a favore di un legittimario, la donazione si intenderà, anche laddove il donante nulla abbia espresso al riguardo, effettuata in conto della legittima del donatario.

E soltanto nel caso in cui [sia nella prima che, attenzione, anche nella seconda ipotesi] risulti lesa la Sua quota di riserva, Lei potrà valutare di esperire, sempre successivamente all’apertura della successione, un’azione di riduzione, tenendo tuttavia ben presente le difficoltà di questo rimedio in generale e, prima ancora, quelle riguardanti la determinazione del valore della quota al momento del decesso del donante, perché – come forse è noto – i beni donati [il c.d. donatum, che si aggiunge al relictum a formare l’asse ereditario] si assumono in sede successoria al loro valore a quel momento.

Non è comunque una prospettiva facilissima da affrontare: le ragioni sono molteplici e alcune peraltro facilmente intuibili, quantomeno per il coinvolgimento di rapporti/affetti familiari.

(cecilia sposato – gustavo bacigalupo)

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