Come soprattutto gli interessati ricorderanno certamente, con l’ordinanza n. 1295 del 3 aprile u.s. il CdS ha accolto la domanda cautelare presentata dai concorrenti soccombenti in primo grado nel giudizio promosso dinanzi al Tar Campania.
La sentenza del Tar [n. 1341 del 2 marzo 2023] è stata pertanto privata dal CdS di qualsiasi efficacia, e la procedura di interpello – medio tempore subito avviata dalla Regione in esecuzione appunto di quella decisione – è stata dunque sospesa.
Il CdS ha ritenuto condivisibilmente “prevalente l’interesse degli appellanti [i concorrenti, cioè, colpiti dalla sentenza del Tar] al mantenimento della res adhuc integra fino alla decisione di merito”, fissata al 15 giugno p.v., quindi in tempi ormai ravvicinatissimi.
Come già evidenziato, il primo interpello – quando sarà il momento – dovrà pertanto essere riavviato “da zero” e seguendo, in pratica, le coordinate che detterà nel merito il CdS che, in particolare, dovrà decidere se e quali concorrenti andranno interpellati; se e quali concorrenti andranno esclusi definitivamente dalla graduatoria; se e quali concorrenti saranno incappati nella ‘doppia assegnazione’, e via dicendo.
In sostanza, quindi, uno degli scenari che sembrerebbero al momento più accreditabili – come forse i più attenti di Voi avranno ben presente – è [ovviamente, in caso di rigetto dell’appello e di conferma definitiva degli assunti del Tar Campania] quello dell’immediata ripartenza, bensì “da zero”, del primo interpello ma agevolata non poco nei tempi di esecuzione dal “riesame”, ormai concluso già da parecchio, della posizione delle prime 29 candidature in graduatoria tanto che si tratterebbe in pratica di una mera riedizione del fallito primo interpello e riguarderebbe perciò anche questa volta, per le ragioni già illustrate, 17 dei primi 29 concorrenti.
L’altro possibile scenario [in caso invece di accoglimento dell’appello] sarebbe quello del riavvio dell’interpello anche in questa evenienza “da zero”, ma coinvolgendo tutte e 29 le candidature interessate, dopo aver dunque reimmesso in graduatoria le candidature escluse a seguito delle decisioni del Tar.
Beninteso, nessuno può escludere che, prima di avviare/riavviare il primo interpello, la Regione – immaginando che i suoi uffici abbiano già perfezionato [o, secondo l’esito del giudizio d’appello, siano in grado di perfezionare in tempi ragionevolmente brevi] tutte le indagini richieste nell’ultima sentenza del Tar – preferisca attendere l’esito del giudizio, pendente sempre presso i giudici napoletani, che tiene tuttora sotto scacco, e per una volta davvero “sub judice”, tutti i concorrenti collocati oltre la 29° posizione.
Optando per questa soluzione, il primo interpello – sempre nell’ipotesi dell’accoglimento dell’appello – ripartirebbe più tardi ma coinvolgendo in astratto tutti i concorrenti anche se nel frattempo la graduatoria sembra essersi molto impoverita…
Quello che, in ogni caso, ha destato almeno in noi grande scalpore – posto che i giudici amministrativi possano riuscire ancora a sorprendere – è la scelta addirittura di due giorni fa del CGARS [ord. n. 176 del 5 giugno 2023] di non curarsi minimamente dell’ordinanza del CdS n. 1295 del 3 aprile u.s., che pure aveva/ha sospeso, come detto all’inizio, la sentenza del Tar Campania, e rigettare senza fronzoli l’istanza di sospensione del provvedimento [ord. n. 215 del 24 aprile 2023] con cui il Tar di Palermo aveva a propria volta respinto l’istanza cautelare prodotta dagli assegnatari in forma associata della sede XXI di Marsala contro la revoca dell’assegnazione disposta dal DDG palermitano in omaggio sia del Tar Campania che anche di un paio di decisioni del CdS su cui ci siamo soffermati ampiamente a tempo debito.
Prima ancora, aggiungiamo per completezza, il Tar Sicilia aveva già manifestato, con ordinanze e sentenze varie, i suoi fermi convincimenti a favore delle revoche di assegnazioni di sedi già disposte assumendo l’applicabilità della preclusione decennale [anche] a carico di chi aveva ceduto nelle more della procedura concorsuale straordinaria quote di società di persone titolari di farmacia.
Ribadendo da ultimo l’auspicio che il CdS possa infine discostarsi una volta per tutte dalle linee tracciate in particolare dal Tar Campania [anche se alcune di esse hanno preso le mosse proprio da Palazzo Spada…], dobbiamo sottolineare una volta di più che questa prossima sentenza di merito del CdS – sempreché si riveli veramente esaustiva – potrà risolvere una questione di massima rilevanza con cui tutti [se le cose volgessero verso la direzione che purtroppo non possiamo non mettere in conto] potrebbero essere ben presto costretti a dover convivere (e ne sono esempio proprio le sentenze appena richiamate) e dunque farsi carico, in alcune loro scelte imprenditoriali/professionali, delle gravi ricadute dell’orientamento giurisprudenziale che siamo tuttora costretti a paventare.

(gustavo bacigalupo – cecilia sposato)

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