- La discrezionalità del Comune nella riperimetrazione di una sede.
Consiglio di Stato – sent. – 19/05/2023, n. 5016
Il CdS accoglie il ricorso e riforma la sentenza di primo grado (che a sua volta aveva accolto il ricorso promosso da un titolare di farmacia avverso il provvedimento comunale di riperimetrazione della sua sede), aderendo all’ormai univoca giurisprudenza amministrativa che riconosce al Comune un ampio potere discrezionale in ordine alla pianificazione del servizio farmaceutico reso sul suo territorio, anche con riferimento agli specifici bacini di utenza delle varie farmacie e agli eventuali trasferimenti di sede, così da garantire una omogenea diffusione del servizio sull’intero territorio a tutela del diritto alla salute degli utenti.
- L’ubicazione della farmacia all’interno dei confini della sede.
Tar Abruzzo – sent. – 22/05/2023, n. 205
Il Tar accoglie il ricorso promosso da un titolare avverso la determina regionale di autorizzazione all’apertura di una nuova farmacia, ritenuta dai ricorrenti illegittima in quanto riguardante un locale – sito in prossimità della farmacia dei ricorrenti – ubicato al di fuori della zona territoriale di assegnazione.
Nel ritenere fondato, in particolare, uno dei motivi di doglianza contenuto nel ricorso, il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui lo scopo della perimetrazione della zona di una sede farmaceutica è quello di delimitare la libertà di scelta del farmacista, nel senso che questi è, in linea di massima e salvo eccezioni, libero di scegliere l’ubicazione del proprio esercizio, purché rimanga all’interno di quel perimetro; a fronte di tale libertà di scelta, i titolari delle zone contigue non hanno tutela, salva la distanza minima obbligatoria di duecento metri.
Le farmacie – e ancor più quelle preesistenti – conservano infatti il rapporto con le “sedi”, ossia le “zone”, originariamente loro assegnate; e solo all’interno di tali zone i farmacisti sono liberi di scegliere l’ubicazione dei propri esercizi, nel senso che se gli spostamenti restano dentro tali perimetri i farmacisti limitrofi possono far valere solo la violazione della distanza dei 200 metri.
- I pareri di ASL e Ordine dei Farmacisti hanno natura obbligatoria ma non vincolante.
Tar Campania – sent. – 16/05/2023, n. 1134
Il Tar, chiamato a decidere un ricorso avente ad oggetto l’impugnazione di una delibera comunale che, a conferma di un precedente provvedimento dello stesso Comune, istituiva la seconda sede farmaceutica ai sensi dell’art. 104 TULS, afferma, fra gli altri, il principio secondo cui l’eventuale difformità del provvedimento istitutivo di sede dai pareri negativi emessi dall’ASL e dall’Ordine dei Farmacisti non assume rilievo dirimente ai fini della sua legittimità.
Tali pareri, per quanto obbligatori, non assumono infatti portata vincolante, conferendo piuttosto un apporto conoscitivo e valutativo all’Amministrazione, che tuttavia non è chiamata a confutarli ove voglia discostarsene. Ne deriva che, in tal caso, la motivazione del provvedimento può essere censurata solo ove oggettivamente illogica e frutto di errori e travisamento, eventualmente segnalati nel parere, ma non già per il solo fatto che il parere stesso non è stato considerato o confutato.
- I criteri di calcolo del fatturato ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui alla L. n. 662 del 1996
Tar Campania – sent. – 17/05/2023, n. 1138
La questione ha ad oggetto un giudizio riguardante, inter alia, il mancato riconoscimento dell’indennità di residenza di cui alla L. n. 662 del 1996 e s.m.i in favore della ricorrente, farmacia rurale sussidiata, per il superamento del fatturato previsto per gli anni 2012-2015.
Il Collegio – nel respingere la tesi prospettata dalla ricorrente, che in buona sostanza sosteneva l’erroneità dei calcoli operati dall’Amministrazione resistente – evidenzia che la l. n. 145/2018 (legge di stabilità per l’anno 2019) ha introdotto all’art. 1 della L. n. 662 del 1996 il comma 40 bis, facendosi carico di chiarire le voci incluse ed escluse dal fatturato in regime di SSN e delineando così un’autonoma nozione di fatturato “farmaceutico”.
I giudici precisano, al riguardo, che la nozione di fatturato da prendere in considerazione nel caso di specie (trattandosi di annualità antecedenti alle innovazioni introdotte dalla legge di stabilità per l’anno 2019), coincide dunque con quella comune di fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale al netto dell’IVA (ma, attenzione, solo dell’IVA); ne deriva che tutte le altre componenti devono ritenersi rilevanti ai fini del calcolo del fatturato così descritto, in omaggio al canone interpretativo secondo cui “ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit”.
(cecilia sposato)
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