[…della (ri)determinazione giudiziale dell’assegno divorzile]

Il mio ex marito, con cui ero in causa per l’aumento dell’assegno di divorzio, qualche settimana fa è venuto a mancare. Mi trovo in condizioni economiche piuttosto precarie e vi scrivo per chiedervi: quale sarà la sorte del giudizio che era in corso? Non ho più alcun diritto all’assegno?

Questa vicenda è stata sostanzialmente oggetto, abbastanza di recente, di una sentenza delle SS.UU. della Cassazione, esattamente della n. 20494 del 24 giugno 2022.

Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto giurisprudenziale che era insorto precedentemente – tra l’altro – anche in merito appunto alla questione concernente le sorti del processo in caso di sopravvenuta morte del coniuge onerato dell’assegno nel corso del giudizio di determinazione dell’importo dovuto [quel che vale allo stesso modo anche quando, come nel Suo caso, il giudizio verta invece sulla rideterminazione dell’assegno].

Le SS.UU. affermano, in particolare, che in fattispecie del genere è necessario ammettere una prosecuzione del giudizio concernente l’obbligo di corresponsione dell’assegno anche se, beninteso, nei soli confronti degli eredi dell’ex coniuge.

Simile conclusione è indotta dalla considerazione – proseguono le SS.UU. – che “la perdurante pendenza del solo giudizio sulle domande accessorie [id est, almeno qui, sulla misura dell’assegno da corrispondere] può costituire una causa di “scissione” del carattere unitario proprio del giudizio di divorzio”.

Il processo di divorzio, infatti, ha generalmente una finalità e un contenuto compositi, mirando in primo luogo a realizzare il diritto potestativo del coniuge alla elisione dello status matrimoniale, ma con esso, simultaneamente, anche a “tutelare una serie di diritti fondamentali relativi alle primarie esigenze della parte eventualmente sul piano economico meno solida, nonché dei figli della coppia”.

È chiaro perciò, proseguono dunque i giudici di legittimità, che nel caso di pronuncia parziale, ma definitiva, di divorzio sullo status [che quindi ha sancito il divorzio] con la conseguente prosecuzione del giudizio limitatamente all’attribuzione – o rideterminazione, come nella Sua vicenda – dell’assegno, “il venir meno di un coniuge nel corso del medesimo non ne comporta la declaratoria di improseguibilità”.

Il giudizio, conclude la Cassazione, può pertanto proseguire nei confronti degli eredi, per giungere all’accertamento della debenza o non debenza [ovvero della rideterminazione o meno dell’importo] dell’assegno dovuto sino al momento del decesso.

Si tratta di principi che, come abbiamo più volte sottolineato, sono pienamente applicabili anche nel Suo caso, nel quale pertanto il giudizio potrebbe/dovrebbe proseguire nei confronti degli aventi causa del Suo ex marito ma circoscritto, per quanto detto, alla sola rideterminazione dell’importo dell’assegno divorzile.

(cecilia v. sposato)

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