[…distinguendo se il cessionario è una persona fisica o un esercente un’attività d’impresa o una professione]

Vorrei cedere il mio credito d’imposta derivante da detrazioni fiscali per interventi ecobonus 110% a mio padre. Il credito verrà ceduto ad un valore inferiore rispetto al valore delle detrazioni effettive, perché mio padre mi accredita un importo pari all’80% della detrazione.
Vi chiedo se questa differenza costituisce per mio padre un reddito? E in tal caso è assoggettata a imposte?

In questo caso specifico non sono configurabili redditi tassabili.

Infatti, se il soggetto che acquista il credito è mera persona fisica [non esercente quindi attività commerciale e/o professionale], come a questi fini sembra sia mera persona fisica Suo padre, allora la differenza tra il valore nominale del credito che egli acquista e il costo che sostiene non costituisce reddito imponibile, perché non rientra né tra i redditi diversi delle persone fisiche, che sono elencati tassativamente nell’art. 67 del Dpr 917/1986, e neppure tra quelli di capitale [artt. 44 e 45 del Dpr 917/1986].

Al riguardo ricordiamo anche che l’Agenzia delle Entrate – con la risposta all’interpello n. 105/2020 – ha chiarito che la cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale, laddove appunto effettuata a un corrispettivo più basso del valore nominale [come nel vs. caso], genera per il cessionario – quando sia esercente attività commerciale e/o professionale, come avrete colto certamente – una sopravvenienza attiva imponibile.

Esattamente, in tale eventualità il cessionario consegue un reddito di impresa, e naturalmente nell’esercizio stesso in cui il credito d’imposta viene acquisito [secondo quanto dispone l’art. 88 del Dpr 917/1986].

(andrea raimondo)

 

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