Ho ceduto un anno e mezzo fa la mia farmacia a una società costituita da due farmacisti e nel contratto non abbiamo parlato di divieti di concorrenza o cose del genere.
Ora avrei l’occasione di aprire una parafarmacia in un locale posto a 500m dalla farmacia, perché del resto questa è la zona in cui abito.
Non ho intenzione di compiere atti di concorrenza nei confronti del collega che ha acquistato la farmacia, che però mi ha minacciato azioni di rivalsa.
Ricordiamo anche in questa circostanza che per l’art. 2557 del cod.civ. il trasferimento a titolo oneroso o gratuito [o il conferimento in società] di un’azienda individuale, quindi anche di una farmacia, importa a carico del cedente – a meno che il contratto non disponga altrimenti – anche il divieto di concorrenza.
Esattamente, il comma 1 di tale disposizione civilistica impone al cedente di “astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta”, precisando nel comma 2 che “il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell’alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento”.
In assenza quindi, come nel Suo caso, di una norma pattizia che preveda espressamente una disciplina diversa da quella codicistica [che tuttavia, quanto alla durata del divieto, può essere evidentemente modificata solo in favore del cedente, con la previsione dunque di un periodo inferiore a cinque anni], sarà il giudice di merito a valutare nella singola fattispecie se l’attività commerciale che l’alienante abbia in ipotesi avviato successivamente alla cessione si ponga o meno in termini concorrenziali con quella ceduta [sia cioè “idonea a sviare la clientela” di quest’ultima] “per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze”.
Ribadendo quanto rilevato altre volte [a proposito, in particolare, di pianta organica, sede farmaceutica e distanza legale] circa la difficile configurabilità di un’inosservanza del divieto di concorrenza da parte di chi, avendo ceduto una farmacia, voglia acquisirne/aprirne un’altra, le cose potrebbero rivelarsi altrettanto di dubbio inquadramento – ma il condizionale è d’obbligo – anche se l’alienante optasse [come ipotizza il quesito] per l’apertura di una parafarmacia, specie se a ridosso della farmacia appena ceduta.
Infatti, nonostante la sovrapponibilità di parafarmacie a farmacie solo quanto ad alcuni comparti merceologici – SOP e OTC ma anche altro – e la loro pertinenza a settori ontologicamente e giuridicamente ben diversi [comune commercio per le parafarmacie e tutela della salute per le farmacie], il libero esercizio della parafarmacia potrebbe nel concreto creare proprio quelle condizioni idonee, “per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze”, a “sviare la clientela”, anche se naturalmente solo in parte, della farmacia oggetto di cessione.
Sono vicende forse di dubbia utilità anche per l’alienante, ma sono già accadute e altre ne accadranno.
(gustavo bacigalupo)
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