[…è assoggettabile alla rivalutazione annuale Istat]
Ho letto la vostra News del 28 febbraio u.s. sulla rivalutazione dell’assegno di mantenimento; vorrei sapere se sono rivalutabili anche gli altri importi, e mi riferisco in particolare al contributo annuale che devo versare a mia moglie per l’iscrizione all’università di nostro figlio.
Oppure l’importo resta fisso nella misura di € 5.000 decisa originariamente dal giudice?
L’assegno di mantenimento – come chiarito nella News da Lei citata [Sediva News del 28.2.2023: “La separazione dei coniugi e la rivalutazione Istat dell’assegno di mantenimento”] – è rivalutabile annualmente e consente al “coniuge più debole” di poter ripetere dall’altro coniuge anche l’importo relativo alla rivalutazione dell’assegno e questo anche quando in precedenza sia stato versato in misura non rivalutata.
Stando al quesito, sembrerebbe che in sede di separazione abbiate concordato un ulteriore importo forfettario [di € 5.000] a carico Suo per le spese annuali di iscrizione all’università di Vs figlio, cosicché è diventato in tal modo rivalutabile non soltanto il vero e proprio assegno di mantenimento [per l’altro coniuge e per il figlio], ma anche gli ulteriori oneri, come appunto quello riguardante il mantenimento e l’iscrizione all’università di Vs. figlio.
Infatti, la costante giurisprudenza di Cassazione – partendo dalla distinzione tra gli esborsi destinati ai bisogni ordinari del figlio [certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali più o meno ampi] che sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento e i bisogni invece imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, quindi in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento – è giunta alla conclusione che i primi, cioè i bisogni ordinari, siano rivalutabili come lo stesso assegno di mantenimento costituendo un’integrazione di quest’ultimo.
Parrebbe quindi in definitiva che quello per l’università di Suo figlio vada inquadrato come un contributo annuale costante e prevedibile, che però si aggiunge – integrandolo – al contributo dovuto per il sostentamento del figlio e destinato al suo fabbisogno.
Di qui, per concludere, la sua assoggettabilità all’automatico adeguamento Istat ai sensi dell’art. 337 ter 5° comma del codice civile nell’interesse esclusivo della prole.
(aldo montini)
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