[…e le conseguenze che ne derivano]
Con il trust, vale la pena rammentarlo, un disponente – detto anche settlor – mediante atto inter vivos o mortis causa trasferisce dei beni ad un altro soggetto [trustee], il quale li amministrerà nell’interesse di uno o più beneficiari per uno o più fini specifici indicati dallo stesso settlor.
ATTENZIONE: i beni del trust non entrano mai – quindi neppure in caso di sua premorienza – nel patrimonio del trustee e questi dovrà limitarsi ad amministrarli secondo quanto indicato dall’atto costitutivo del trust.
Di recente la Cassazione, con l’ordinanza n. 5073/2023, si è pronunciata in merito a un trust istituito con l’apposita finalità di attribuire ai beneficiari – dopo il decesso del settlor – il patrimonio da quest’ultimo conferito nel trust.
Per la Suprema Corte questa è una fattispecie che integra l’ipotesi di donazione indiretta, un tema su cui più volte ci siamo intrattenuti [da ultimo v. Sediva News del 17 febbraio u.s.].
Qui interessa rilevare che da questa definizione della Cassazione consegue/potrebbe conseguire che i legittimari del settlor – pensando evidentemente soprattutto al coniuge e ai figli – siano legittimati a esercitare un’azione di riduzione del trust proprio perché donazione indiretta, anche se per questa via il disponente ha destinato parte del suo patrimonio solo per il tempo successivo alla sua morte.
E così, nel caso in cui il trustee – al decesso del settlor – abbia trasferito ai beneficiari i beni conferiti nel trust [eseguendo così le indicazioni del disponente], come pure nel caso in cui il trustee non vi abbia ancora provveduto pur avendone il settlor individuato i beneficiari nel negozio stesso di trust, gli altri legittimari potranno agire direttamente nei confronti di costoro.
Laddove, invece, al decesso del settlor il trust sia ancora in esecuzione [perché ad esempio il trustee incaricato – e parliamo di un trust con attribuzione a quest’ultimo di poteri discrezionali – non abbia ancora individuato i beneficiari dei beni conferiti], diventerà il trustee stesso il soggetto passivo dell’azione di riduzione dei legittimari perché a quel momento è ancora il trustee il titolare del patrimonio pur vincolato in trust.
Abbiamo voluto tornare brevemente su questo argomento perché ci pare sempre più gettonato [nonostante le difficoltà che Comuni e/o Asl e/o Regioni possano frapporre al riconoscimento del trust come negozio idoneo a trasferire titolarità e diritto di esercizio della farmacia], e del resto anche fiscalmente le idee sembrano diventare progressivamente più chiare.
Ci riserviamo in prosieguo, però, ulteriori approfondimenti anche e soprattutto perché, come rileviamo frequentemente anche dalla stessa giurisprudenza, la donazione indiretta gode sempre più di favori anche negli studi legali come in quelli notarili e dunque le sue tante sfaccettature meritano adeguate note di chiarimento.
(matteo lucidi – aldo montini)
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