• Sospesa l’efficacia della sentenza del Tar Campania n. 1341/2023
    Consiglio di Stato – ord. – 03/04/2023, n. 1295
    [V. Sediva News del 4 aprile 2023]
    L’udienza di discussione del merito dell’appello – quando verosimilmente potremo vedere risolte gran parte delle incertezze che tutti ben conosciamo – è stata fissata per il 15 giugno p.v., quindi in tempi brevissimi e questo può far pensare che il CdS sia pronto [come del resto impone il gravissimo ritardo della procedura campana] a tracciare alcune fondamentali linee guida dei concorsi straordinari, auspicando che restino integre quelle riguardanti la circolazione delle quote di società titolari di farmacia di diritto comune.
  • I presupposti per l’istituzione di una sede in deroga al criterio demografico
    Tar Campania – sent. – 29/03/2023, n. 717
    Il Tar accoglie il ricorso e annulla il provvedimento comunale di istituzione di una sede farmaceutica ai sensi dell’art. 104 del R.D. n. 1265 del 1934, ritenendo che le ragioni poste a base del provvedimento gravato – pur essendo in astratto congruenti con il criterio topografico – non trovino riscontro concreto sul piano fattuale.
    I giudici colgono l’occasione per ricordare che l’istituzione di sede farmaceutica è ammessa, in deroga all’ordinario criterio demografico di cui all’art. 1 della L. n. 475 del 1968, solo quando [precisa il TAR riportando in pratica il testo dell’art. 104] particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedano, salvo il rispetto del limite di distanza di 3000 metri dagli esercizi preesistenti, anche se ubicati in comuni diversi, che le farmacie neo istituite in soprannumero devono osservare.
    Diversamente da quello demografico,  fondato sull’oggettivo parametro numerico, il criterio derogatorio, in quanto volto a garantire la copertura del servizio di assistenza farmaceutica in centri abitati in cui l’accesso alle farmacie in esercizio sia disagevole, deve infatti basarsi su un’attenta valutazione, per l’appunto, dello stato dei luoghi in generale e delle situazioni topografiche e di viabilità in particolare.
  • I titolari di sede che siano portatori di un interesse giuridicamente qualificato assumono la posizione di ‘controinteressati’ rispetto al provvedimento di revisione della p.o.
    Tar Campania – sent. – 16/03/2023, n. 1700
    Il Tar accoglie il ricorso proposto da una società titolare di una farmacia contro il silenzio serbato dall’amministrazione dinanzi a un invito/diffida a procedere alla revisione biennale della p.o..
    La pianificazione periodica delle sedi farmaceutiche – di cui è espressione la revisione della p.o. – assume i caratteri di un atto generale obbligatorio di disciplina del servizio farmaceutico del territorio “rispetto al quale può essere esperito, in caso di inerzia dell’amministrazione comunale, il rimedio dell’impugnativa del silenzio, che è proponibile non solo con riferimento ai procedimenti azionabili ad istanza di parte, ma anche con riguardo ai procedimenti che vanno attivati d’ufficio, a patto che chi ricorre abbia un interesse giuridicamente qualificato, come appunto verificatosi nella fattispecie, instando essenzialmente la società ricorrente per una revisione della pianta organica che possa ampliare la sua zona di assegnazione mediante l’eventuale soppressione della zona asseritamente eccedentaria”.
    Il Tar ribadisce pertanto l’obbligo giuridico della p.a. [che quindi non è semplicemente un obbligo di buona amministrazione] di avviare e concludere il procedimento di revisione della p.o. – secondo la cadenza biennale imposta dalla legge – mediante un provvedimento espresso e motivato, che dia conto della eventuale sussistenza delle condizioni che impongano una rimodulazione del numero delle sedi e/o giustifichino una modifica della loro configurazione territoriale.
  • La discrezionalità del Comune nell’ “individuare” gli esatti confini di una sede
    Tar Latina – sent. – 07/04/2021, n. 231
    Il Tar rigetta il ricorso promosso – da due assegnatarie in forma associata di una sede farmaceutica – avverso il diniego, opposto dal Comune, di rilascio dell’autorizzazione all’apertura della farmacia neo istituita, ritenendo che i locali individuati dalle ricorrenti per l’apertura dell’esercizio non rispettassero la localizzazione individuata dall’Amministrazione comunale in occasione della revisione straordinaria della p.o. del 2012.
    Nel caso di specie la nuova sede non era stata esattamente perimetrata, a livello topografico, nei suoi confini, ma era stata individuata semplicemente in “adiacenza” ad un centro commerciale.
    Il Tar, ritenendo inter alia che il provvedimento di diniego impugnato risultasse coerente con l’esigenza di assicurare un ordinato assetto del servizio farmaceutico corrispondente agli effettivi bisogni della collettività e che lo stesso fosse stato adottato all’esito di “autonome e discrezionali valutazioni – da parte del Comune – in ordine all’applicazione del concetto di “adiacenza” al suddetto Centro Commerciale”, respinge il ricorso ritenendo legittimo l’operato del Comune, che per di più – non va mai dimenticato – gode in materia di ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopici vizi sul piano della ragionevolezza e dei presupposti richiamati nel provvedimento a fondamento delle scelte effettuate.

 

(cecilia sposato – cesare pizza)

 

 

 

 

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