Sto assumendo un farmacista ma vorrei che fosse a tempo determinato.
Per evitare errori, però, ho bisogno di conoscere qual è il limite di durata ma più in generale le regole di questi rapporti perché mi risulta siano abbastanza rigide.

Affrontando direttamente proprio il tema riguardante le regole generali del contratto a tempo determinato, diciamo subito che il limite di durata è di dodici mesi e che questo termine può essere prorogato – ma soltanto quando la proroga sia sorretta da idonea causale fino alla durata complessiva massima di 24 mesi.
Vediamo comunque rapidamente i vari aspetti di questa tipologia lavorativa.

Le Causali ritenute valide dal legislatore

  • Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti.

Deve trattarsi di un’attività limitata nel tempo, non tipica dell’azienda e che si evidenzi con le mansioni del lavoratore che non devono pertanto rientrare in quelle ordinarie.
La sostituzione di lavoratori assenti, invece, si riferisce ai dipendenti che hanno diritto alla conservazione del posto [come, ad esempio, il lavoratore assente per ferie, maternità, malattia, ecc.].

  • Incrementi temporanei significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

L’assunzione del lavoratore deve avvenire per un aumento improvviso dell’attività lavorativa, non programmabile, di breve durata e che non può essere “coperta” dal personale dipendente già in forza alla farmacia.

  • Specifiche esigenze previste dai contratti collettivi.

Si tratta di specifiche previsioni contrattuali relative di norma alla categoria di appartenenza.

Quindi, attenzione, senza un’idonea causale, il contratto “a termine” – se, come detto, di durata superiore ai 12 mesi – viene trasformato in contratto a tempo indeterminato dalla data di scadenza del dodicesimo mese [nel calcolo dei 12 mesi si dovrà tener conto di tutti i rapporti di lavoro a termine eventualmente intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, escludendo periodi di interruzione].

Il rispetto del limite numerico e le relative eccezioni

Più in generale, i contratti “a termine” sono ammessi nel limite del 20% dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, considerando nel conteggio anche il dipendente con contratto part-time [quindi, su cinque dipendenti, uno potrà essere assunto con contratto a tempo determinato].

Dal rispetto del citato limite numerico – 20% dei dipendenti assunti – sono escluse le assunzioni di lavoratori di età superiore a 50 anni.

Potranno inoltre superare il limite del 20%, le imprese:

  • nella fase di avvio di nuove attività;
  • la cui attività sia prevalentemente stagionale;
  • che assumono personale per specifici spettacoli e programmi radiofonici o televisivi;
  • che intendano sostituire lavoratori assenti [malattia, ferie, maternità];
  • rientranti comunque nella categoria delle start-up

Aggiungiamo che alcune tipologie di contratti “a termine” – anche se di durata inferiore ai 12 mesi – devono comunque riportare la causale per poter beneficiare delle deroghe; è il caso delle assunzioni in sostituzione di maternità o di carattere stagionale che, come detto, non devono tener conto del limite quantitativo e inoltre non devono versare il contributo aggiuntivo dell’1,4%* [invece normalmente previsto].


*N.B. Si tratta del contributo aggiuntivo di finanziamento della Naspi previsto nella misura appunto dell’1,4% della retribuzione imponibile del singolo lavoratore.


Le altre caratteristiche del contratto

Il contratto “a termine” deve risultare da atto scritto, pena l’inefficacia del termine.
Il periodo di prova deve essere rapportato alla durata del contratto e in caso di rinnovo con le stesse mansioni, non può essere oggetto di un nuovo periodo di prova.
Due contratti a termine stipulati tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore devono essere obbligatoriamente interrotti a) per almeno 10 giorni se il contratto è inferiore a sei mesi e b) per almeno 20 giorni, se il contratto supera i sei mesi.
Il mancato rispetto dell’interruzione comporta anch’esso la trasformazione in contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio del secondo contratto.
Il contratto “a termine” può essere prorogato per un massimo di quattro volte.
Il lavoratore assunto con contratto “a termine”, che abbia prestato la propria attività per più di sei mesi, ha diritto di precedenza nelle eventuali assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate nei successivi 12 mesi.
Infine, il contratto a tempo determinato non è consentito ai datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi prevista dalle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

(luisa santilli)

~ ~ ~

Anche quest’anno, in coincidenza con le festività pasquali, sospenderemo per alcuni giorni la nostra Rubrica.

Quindi

BUONA PASQUA a tutti

 (Sediva/Studio Bacigalupo-Lucidi)

 

~ ~ ~

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!