In occasione di una lunga malattia di una dipendente della Farmacia, ci siamo posti alcuni interrogativi sui buoni pasto.
In particolare ci siamo chiesti quando tali riconoscimenti possano essere erogati per poter beneficiare dell’esenzione prevista dal TUIR, nel caso di ferie, malattia, permesso o assenza dal lavoro.
Abbiamo poi la situazione specifica di un nuovo dipendente assunto 20 ore in una farmacia e 20 ore nell’altra [la nostra è una società titolare di due farmacie], ma non sempre a mezza giornata, perché il mercoledì lavora per la giornata intera in una farmacia e il giovedì nell’altra e inoltre il venerdì sono state assegnate 2 ore in una farmacia e 2 ore nell’altra.
Vi chiedo qualche consiglio su come gestire al meglio questa situazione così da poter beneficiare sempre dell’esenzione di cui sopra.

Affinché i buoni pasto non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente, devono essere corrisposti solo per i giorni di effettivo lavoro sia per il personale full-time che per quello part-time.

Se erogati nei giorni di assenza per ferie, malattia ecc., invece, concorrono interamente alla formazione del reddito e pertanto vanno assoggettati a contribuzione e tassazione.

Molte farmacie decidono di differenziare l’importo dei buoni pasto tra i part-time e i full-time, utilizzando nei due casi il buono pasto cartaceo del valore giornaliero di € 4,00, oppure il buono pasto elettronico del valore giornaliero di € 8,00.

Il dipendente part-time che lavora in due diverse farmacie ha diritto di percepire i buoni pasto per i giorni di effettivo lavoro svolto in ognuna delle due, sempreché evidentemente entrambi gli esercizi abbiano deciso di erogare i buoni pasto.

(maria luisa santilli)

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