- Sospesa (perlomeno) fino al 30 marzo p.v. la sentenza del Tar Campania n. 1341 del 2/3/2023 e con essa è stato sospeso, e quindi rinviato, anche l’avvio del primo interpello.
Consiglio di Stato – decreto cautelare – 10/03/2023, n. 977
V. Sediva News di prossima pubblicazione
- La perizia giurata che attesti la presenza di ‘problemi’ all’interno dei locali non è ex se dimostrativa dell’impossibilità di adibire questi ultimi all’attività di farmacia
Consiglio di Stato – sent. – 28/02/2023, n. 2034
Il CdS afferma [nell’ambito di un giudizio per revocazione promosso da un assegnatario di sede farmaceutica avverso la pronuncia di appello che aveva confermato la legittimità del provvedimento con cui il ricorrente era stato dichiarato decaduto dall’assegnazione per mancata apertura della sede nei termini di legge, nonostante fossero stati più volte prorogati] che la perizia giurata che si limiti ad evidenziare la presenza in un immobile di umidità e/o di infiltrazioni, nonché la mancanza di spazi sufficienti ad ospitare gli “elementi di base che costituiscono una farmacia”, non può ritenersi ex se univocamente dimostrativa della “impossibilità” di utilizzo dei locali in questione ai fini dell’esercizio dell’attività di dispensazione del farmaco, essendo tutt’al più indicativa della necessità di – più o meno onerosi -interventi di adeguamento.
A questo proposito, tuttavia, vogliamo reiterare un nostro dubbio… antico: quand’è che un locale può dirsi disponibile [sempre ai fini della concreta attivabilità della sede assegnata a seguito di concorso] per l’esercizio di una farmacia? Ha un rilievo la metratura del locale, e/o l’eventuale sua ubicazione infelice [immaginiamo un vicoletto defilato in un centro urbano…] e/o l’eventuale eccessiva onerosità del canone di locazione proposto e/o la sola sua disponibilità alla vendita e non alla locazione? E così via…
Certo è che, come abbiamo visto, il CdS non è sembrato molto preoccupato di questi aspetti, ritenendo legittimo un provvedimento di decadenza dall’assegnazione del concorrente sol perché il locale che nel concreto era rinvenibile all’interno della sede, per giunta “suggerito” dal Comune, era comunque di per sé sufficiente a ritenere sussistente la colpa dell’assegnatario, presupposto ineludibile per un provvedimento di decadenza.
Insomma, a parte la scarsa condivisibilità di questo assunto del Supremo Consesso, sta di fatto che l’intera problematica che investe e ruota intorno al concetto di “locale disponibile” è tutt’altro che vicina a una soluzione, ancor meno oggi che la “farmacia dei servizi” impone con tutta evidenza locali in grado almeno astrattamente di erogare tutti o alcuni dei nuovi “servizi”.
Qui dunque è ancora tutto, o quasi, in alto mare.
- Anche nelle aziende di piccole dimensioni, il processo di vendita di un prodotto può essere distinto da quello di dispensazione di un altro
Consiglio di Stato – sent. – 24/02/2023, n. 1926
Il CdS ritiene illegittimo il provvedimento con cui la farmacia ricorrente non era stata ammessa al finanziamento pubblico per l’acquisto di un “magazzino automatizzato per farmacie”, consistente in un dispositivo robotico che, su richiesta dell’operatore, avrebbe prelevato automaticamente il farmaco da vendere dalle cassettiere consegnandolo al banco di vendita, con ciò eliminando il “rischio movimentazione manuale dei carichi”.
L’esclusione [dal finanziamento dell’INAIL, è chiaro] era stata nel caso di specie disposta dall’Istituto che aveva ritenuto il punteggio autocertificato dalla farmacia appellante superiore a quello che le sarebbe in realtà spettato, dato che la farmacia non avrebbe potuto realizzare un intervento di “completa automazione di un processo produttivo precedentemente svolto manualmente dai lavoratori” [come invece richiesto dall’avviso pubblico indetto dall’INAIL], ma avrebbe solo “ridotto il rischio” connesso alla vendita di alcuni prodotti e precisamente dei medicinali da banco.
I giudici di legittimità osservano che, ancorché la farmacia richiedente sia un’azienda di piccole dimensioni [che in un unico locale offre in vendita medicinali e prodotti di parafarmacia e per l’infanzia], essa si presenta comunque come un’azienda di servizi caratterizzata dalla compresenza di diversi e distinti processi produttivi, secondo i prodotti offerti alla clientela [farmaci, parafarmaci, esami, preparazioni galeniche], con la conseguenza che la vendita di farmaci al banco è oggetto, in tale contesto, di un processo autonomo rispetto alla dispensazione degli altri prodotti.
L’Amministrazione avrebbe dovuto, dunque, tenere in adeguata considerazione il fatto che il processo produttivo di vendita di un prodotto si distingue da quello di vendita degli altri in base alla tipologia della merce ceduta: la vendita dei farmaci, seguendo un procedimento del tutto peculiare e non assimilabile a quello previsto per altri prodotti per quel che concerne l’approvvigionamento, il reperimento e la cessione, configura dunque un processo produttivo a sé stante, la cui identità permane a prescindere dal fatto che l’attività sia svolta unitamente ad altre, all’interno di un’azienda di piccole dimensioni.
- È legittima la maggiorazione del prezzo dei farmaci parametrata ai costi delle sostanze e della loro preparazione, nonché ai diritti addizionali di chiamata notturna.
Tar Lazio – sent. – 09/03/2023, n. 3788
Come avrete certamente rilevato anche dalla stampa di categoria, il Tar laziale ha ritenuto legittimo il provvedimento ministeriale [concernente l’aggiornamento della Tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali] per aver tenuto conto del costo delle sostanze, dei costi di preparazione, del costo dei recipienti e anche di eventuali supplementi relativi all’impiego di sostanze particolari, della professionalità dei farmacisti nonché dei diritti addizionali di chiamata notturna.
I giudici ritengono che l’aggiornamento della Tariffa ripeta sostanzialmente il contenuto della regolamentazione vigente in materia [R.D. n. 1706/1938; R.D. n. 1265/1943; D.M. 18 agosto 1993; D.M. 22 settembre 2017] e debba perciò considerarsi legittimo; osservano inoltre come tale aggiornamento sia stato effettuato dopo l’entrata in vigore dell’art. 11, comma 8, del d.l. n. 1/2012, che ha consentito la “libertà di apertura di ciascun esercizio farmaceutico, che può rimanere aperto oltre gli orari obbligatori”.
Tale aggiornamento rappresenta, dunque, un incentivo senza il quale le farmacie potrebbero scegliere di non svolgere il servizio notturno perché poco redditizio: l’introduzione di meccanismi di maggiorazione del prezzo connessi ai parametri dell’orario e della correlata oscillazione dei costi di lavoro come pure dalla dislocazione territoriale devono pertanto ritenersi funzionali alla capillare diffusione e distribuzione del servizio farmaceutico su tutto il territorio, che costituisce la notazione di fondo dell’intera sentenza che respinge il ricorso di Codacons e affini.
- La vendita di prodotti liquidi da inalazione.
Tar Lazio – sent. – 23/02/2023, n. 3154
Il Tar ritiene legittimo il provvedimento con cui l’Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli aveva scelto di imporre – per “gli esercizi di vicinato dediti prevalentemente alla commercializzazione dei prodotti del fumo elettronico” di cui all’art. 62-quater del d.lgs. n. 504/1995 – una serie di requisiti, modalità e obblighi per l’autorizzazione alla vendita dei prodotti liquidi da inalazione (p.l.i.). Quello che il legislatore ha inteso evitare con le disposizioni normative operanti in materia, precisano i giudici laziali, è infatti che i liquidi siano reperibili in qualsiasi negozio, commisti ad altre merci, ritenendo preferibile fare in modo che il consumatore scelga consapevolmente di voler acquistare le sigarette elettroniche, rivolgendosi ad esercizi commerciali specifici che, per la loro stessa natura, richiamano l’attenzione sulla potenziale incidenza sulla salute di tali prodotti. Ne discende la legittimità della limitazione della vendita ai negozi già abilitati alla commercializzazione dei prodotti del fumo tradizionale [come le tabaccherie] e, previa apposita autorizzazione, agli esercizi abilitati alla vendita di medicinali e prodotti sanitari [come farmacie e parafarmacie]. La previsione di requisiti più stringenti per gli esercizi di vicinato risponde, dunque, alla finalità di contenere la diffusione dell’offerta di tali prodotti e di evitare la banalizzazione delle sigarette elettroniche, sia in quanto di per sé potenzialmente nocive, sia al fine di evitare che l’acquisizione della ritualità e della gestualità proprie dell’atto del fumare possa facilitare il passaggio al consumo di prodotti più pericolosi, quali le sigarette tradizionali.
(cecilia sposato – gustavo bacigalupo)
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