Farmacia snc al 50% tra me e mio marito. Abbiamo tre figli ma solo uno è farmacista e lavora con noi da 15 anni ed esattamente come associato in partecipazione finché è stato possibile perché poi abbiamo dovuto metterlo a partita iva.
In questo momento tendiamo ad escludere quello che avete consigliato spesso, e cioè un “patto di famiglia”, perché vorremmo optare per semplicità per una cessione di quote al figlio farmacista, rinviando il patto di famiglia a un tempo in cui i rapporti anche tra i fratelli siano più maturi.
La nostra richiesta è questa: è possibile cedere da parte mia e di mio marito quote della società corrispondenti all’importo del credito che questo nostro figlio farmacista vanta nei confronti della Farmacia per finanziamenti da lui effettuati, come potete vedere dai bilanci degli ultimi 3 anni.
Crediamo, che in questo modo – ma forse abbiamo torto – che la Farmacia azzererebbe il debito verso il figlio che nel contempo diventerebbe proprietario di un certo numero di quote della Farmacia ma soprattutto entrerebbe nella SNC senza intaccare le spettanze degli altri figli.
Può avere un fondamento quest’idea?
In realtà la risposta al quesito – perlomeno secondo i termini in cui voi lo avete posto – non può essere che negativa.
La soluzione, cioè, di cedere in pratica quote sociali al figlio farmacista in corrispettivo dei finanziamenti da lui effettuati in anni pregressi [immaginiamo che si tratti dei crediti derivanti dall’associazione in partecipazione e non liquidati – comprensibilmente – per sottrarli alla tassazione a carico dell’associato che in questi casi va, come si suol dire, per cassa] non è minimamente praticabile.
Infatti, i cedenti sarebbero naturalmente i soci [madre e padre], quindi persone fisiche, mentre vs. figlio vanta il suo credito nei confronti della società come tale.
Essendo quindi diversi i soggetti, la compensazione che voi ipotizzate non è configurabile.
Si potrebbe invece pensare a un aumento di capitale della snc sottoscritto [parzialmente o interamente] da vs. figlio e da lui liberato mediante proprio il conferimento del suo credito da “finanziamento”, attribuendogli perciò una partecipazione corrispondente a una percentuale pari al rapporto tra l’ammontare del “finanziamento” stesso e il valore complessivo della farmacia.
È chiaro, però, che in ogni caso l’operazione va meglio illustrata e calata nel concreto della vs. specifica vicenda.
(stefano lucidi)
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