Essendo stato lo scorso anno il primo in cui abbiamo usufruito del credito d’imposta per investimenti pubblicitari, vorremmo cortesemente chiedere alcune delucidazioni per l’anno in corso.
In particolare, sarà possibile anche per il 2023 usufruire del credito d’imposta per tipologie come emittenti radiofoniche e televisive, o similari?
Comunque entro che data dovremo presentare la domanda preventiva quest’anno?

 

Il credito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali, relativo alle spese sostenute da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali in campagne pubblicitarie, torna nel 2023 al regime ordinario [fino allo scorso anno era invece, come ricorderete, un regime ampliato] e spetterà esclusivamente per gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online.

In pratica, abbiamo quindi già risposto alla Sua domanda di fondo perché – essendo ora la normativa, come abbiamo appena visto, più stringente rispetto all’anno scorso – non sopravvive l’ammissione al bonus in argomento di mezzi di comunicazione pubblicitaria come quelli da Lei indicati nel quesito.

Quanto all’altro Suo interrogativo, è bene dapprima ricordare alcune importanti variazioni nella disciplina, intervenute già per l’anno in corso: l’entità dell’agevolazione, infatti, torna alla sua misura originaria, vale a dire al 75% del valore incrementale degli investimenti e viene meno quindi la regola straordinaria adottata per gli anni della pandemia [dal 2020 al 2022], in base alla quale il credito d’imposta è [cioè, era] pari al 50% del valore complessivo degli investimenti effettuati.

Ne deriva che dal 2023 non potranno accedere a questo credito d’imposta coloro che:

  • non abbiano avuto un incremento degli investimenti pubblicitari superiore alla soglia dell’1% dell’investimento stesso che, come si ricorderà, era l’incremento minimo richiesto quale requisito per accedere all’agevolazione;
  • e/o siano imprese, o lavoratori autonomi o enti non commerciali di nuova costituzione, mancando in tal caso – come indicato dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 38 del 18/10/2018 – il dato storico necessario per il confronto;
  • e/o registrino addirittura un decremento degli investimenti agevolabili.

Rispondendo infine anche all’altro quesito, le domande di “prenotazione” del credito si possono presentare nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2023 e, trattandosi evidentemente di una domanda presentata ex ante [quindi in via preventiva rispetto gli investimenti complessivi che verranno effettuati nel corso dell’anno], il contribuente può “prenotare” anche un importo del credito semplicemente indicativo, quello cioè che si ritiene congruo rispetto agli investimenti che egli ha pianificato.

Senonché, per concludere, se l’importo complessivo dei crediti richiesti supererà l’ammontare delle risorse disponibili sarà inevitabile che anche in questa circostanza gli “investitori” partecipino a una ripartizione percentuale del bonus ovviamente tra tutti coloro che saranno riconosciuti come aventi titolo al beneficio fiscale.

(francesco sonnino silvani – marco righini)

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