Il proprietario del locale della Farmacia mi chiede ora l’adeguamento Istat del canone di locazione per gli anni 2021, 2022 e 2023. È giusto?

L’ultimo adeguamento Istat, riguardante sia il mese di gennaio che le variazioni dell’ultimo anno e dell’ultimo biennio, viene casualmente pubblicato oggi stesso nella nostra Rubrica.
Dunque, la risposta è parzialmente negativa.
In questo periodo di autentica “corsa inflazionistica”, infatti, l’inserimento nel contratto – come del resto spesso è – di una clausola di adeguamento del canone in dipendenza degli indici di aggiornamento Istat, permette al locatore di mitigare, almeno per buona parte, gli effetti negativi dell’inflazione.
E però, attenzione, l’adeguamento [annuale o biennale che sia] decorre dal mese successivo a quello della richiesta del locatore che quindi – se vorrà proteggersi quasi interamente dall’inflazione – dovrà aver cura di farne richiesta puntuale.
La norma di riferimento per le locazioni commerciali, vale la pena ricordarlo, è l’art. 32 della legge 392/1978, che nel testo oggi in vigore così recita: “Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira.
Le variazioni in aumento del canone, per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all’articolo 27 [n.b. sei anni], non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.”.
Si tenga pertanto conto che l’aumento del canone in maniera automatica [anche se previsto in un’apposita clausola contrattuale], senza cioè la richiesta preventiva del locatore, è ritenuto nullo, come d’altronde sarebbe nulla una clausola che prevedesse un aumento superiore al 75% delle variazioni degli indici Istat dell’anno o del biennio.
Come si vede, in conclusione, nel Suo caso il locatore non potrà richiedere gli arretrati derivanti dall’aggiornamento tardivo del canone per non aver tempestivamente inoltrato la richiesta, dalla quale soltanto può perciò discendere l’aggiornamento del canone e la sua decorrenza.

(aldo montini – cesare pizza)

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