Sono titolare individuale della Farmacia e ho sentito da un collega la possibilità di poter estromettere il locale che è tuttora un immobile strumentale della farmacia: si tratterebbe di un’agevolazione fiscale introdotta quest’anno. È così?

Sì, è così. L’art. 1, comma 106, della Legge di Bilancio 2023 ha previsto infatti la possibilità per Lei di estromettere l’immobile [appunto il locale farmacia] registrato come cespite aziendale, cioè come bene strumentale dell’esercizio, assegnandolo personalmente a se stessa, cioè a Lei come persona fisica.
Il “prezzo” di questa estromissione è il pagamento da parte Sua di un’imposta – sostitutiva di Irpef e Irap – pari all’8% della differenza tra il valore c.d. normale del locale e quello fiscalmente riconosciuto [v. Sediva News del 18.01.2023].
Possono usufruire del beneficio in argomento tutti i titolari individuali di farmacia che – lo ripetiamo – hanno inserito il locale tra i cespiti aziendali [quindi come bene strumentale] già al 31 ottobre 2022, oltre naturalmente ad essere presente nei registri anche al 1° gennaio 2023.
Infine, ricordiamo che il comportamento concludente* – quello necessario ai fini dell’estromissione dai cespiti della farmacia del locale alle condizioni agevolate previste dall’ultima Legge di Bilancio – deve essere da Lei perfezionato, ai fini del valido esercizio dell’opzione, entro il 31 maggio 2023.


* NB L’agenzia delle Entrate ha chiarito che con comportamento concludente il legislatore ha voluto intendere il compimento di atti che rendano manifesta la volontà di estromettere l’immobile [a titolo meramente esemplificativo: annotare la dismissione nel libro giornale, in casi di impresa in contabilità ordinaria o nel registro dei beni ammortizzabili, se impresa in semplificata]


In ogni caso l’opzione si definirà con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi [quadro RQ del modello della dichiarazione] dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva.
Lei dovrà, sempreché abbia adottato un comportamento concludente, come sopra detto, versare mediante mod. F24 l’imposta – nella misura dell’8% dell’indicata differenza – in due tranches, di cui la prima entro il 30 novembre 2023 [il 60% dell’ammontare] e la seconda entro il 30 giugno del 2024 [il restante 40%].

(andrea raimondo)

 

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