Qualche tempo fa ho accettato insieme a un collega la sede assegnatami in un piccolo centro a seguito dell’ultimo interpello indetto dalla Regione. Prima di accettare la sede, però, ho dovuto cedere la quota di una snc titolare di farmacia che avevo acquistato nel 2018 nell’attesa di essere interpellato nel concorso, anche se non era sicuro che questo accadesse e che quindi avanzasse per i concorrenti collocati nelle posizioni intermedie qualche sede farmaceutica ancora da assegnare. Ero stato rassicurato sul fatto che non ci fossero problemi, e infatti il Comune ha autorizzato l’apertura della nostra farmacia, ma di recente sono venuto a conoscenza che c’è un giudizio in corso al Tar Campania che potrebbe concludersi in modo sfavorevole per noi, proprio perché abbiamo ceduto nel frattempo una quota sociale.
Vi chiedo se, indipendentemente da quello che verrà deciso in Campania, in altre Regioni si corre qualche rischio e in particolare quali possono essere nell’ipotesi peggiore le conseguenze per noi.

Il quesito ripropone per l’ennesima volta – ma del tutto comprensibilmente – i dubbi su quelle che potrebbero essere le conseguenze sugli altri concorsi di un’eventuale sentenza del Tar Campania [se naturalmente poi ribadita dal Consiglio di Stato] che confermi l’orientamento adombrato, o più che adombrato, nelle loro ordinanze sia dai giudici napoletani che dal CdS.

Si tratta, richiamando in particolare per l’ampiezza dei suoi contenuti la Sediva News del 12/12/2022, delle ordinanze con cui il Tar e il CdS hanno in pratica sostenuto che la cessione medio tempore della quota di una società di persone [snc e sas] comporti l’applicazione a carico di un concorrente, e dell’intera compagine di cui egli faccia parte, della c.d. preclusione decennale con la conseguente esclusione dalla graduatoria [dell’intera compagine], quel che invece non deriverebbe dall’avvenuta cessione della quota di una società di capitali.

È inutile soffermarsi ancora sulla fine sostanza di questa tesi – che continuiamo fermamente a ritenere non condivisibile – mentre possono forse far riflettere i tempi lunghi che stanno caratterizzando la pubblicazione della decisione, tenendo conto che l’udienza di discussione del merito c’è stata oltre un mese e mezzo fa.

Può darsi, insomma, che proprio la via indicata nell’ordinanza del Tar – che, se ribadita in tutte le sedi, potrebbe comportare in fase di operatività evenienze perfino disastrose, soprattutto nelle fasi di interpello ancora in corso in alcune regioni [oltre che ovviamente, e a maggior ragione, già nel primo interpello del concorso campano] – abbia indotto i giudici napoletani, prima di ribadirla nella decisione di merito, a ulteriori adeguati approfondimenti.

Ma nel frattempo è certo ragionevole chiedersi quale possa essere la sorte dei concorrenti che – in regioni ovviamente diverse dalla Campania dato che in quest’ultima il destino sarebbe segnato – abbiano ceduto la quota di una snc o sas, laddove evidentemente l’orientamento di quelle due ordinanze fosse ribadito anche a Palazzo Spada perché diversamente sulla vicenda tornerebbe la calma.

Ci pare di poter rispondere, tranquillizzando [per quanto in nostro… potere] anche Lei che ha posto il quesito, che non sembrano seriamente prospettabili a Suo carico rischi particolari perché l’ipotizzata decisione negativa – nel senso di decisione che confermi la riferita tesi del “doppio binario” affermata nelle due ordinanze [pollice verso contro chi ha ceduto quote di società di persone e pollice recto per chi ha invece ceduto quote di società di capitali] – del Tar Campania, se ovviamente non riformata in sede di appello dal CdS, sopraggiungerebbe, semmai, quando il procedimento relativo alla sede assegnata alla Sua compagine si è ormai perfezionato e concluso con l’assentimento della titolarità ai covincitori.

C’è però anche una schiera non esigua di concorrenti che sono in possesso di una quota di una società di persone titolare di farmacia e che sono tuttora in attesa di essere interpellati: si tratta quindi di potenziali assegnatari di una sede che, in quella denegata ipotesi, dovendo inevitabilmente cedere la quota in vista del rilascio della titolarità, rischierebbero in extremis l’esclusione dalla graduatoria.

A costoro possiamo limitarci a rinnovare il sommesso invito rivolto nell’ultimo passaggio della Sediva News del 12/12/2022, replicando esattamente quanto allora osservato.

Le candidature, cioè, che temessero di incappare [in blocco o in uno dei loro componenti] in una delle ipotesi di esclusione dalla graduatoria e dal concorso o, successivamente, di decadenza dall’assegnazione, e dunque in particolare nei casi di possesso di quote di società di persone, potrebbero pensare ad affrettarsi a modificare la forma della società in una srl per poi, se ritenuto opportuno o necessario, operare una cessione di quota al riparo da ogni pregiudizio, qualunque sia la decisione del Tar Napoli e l’orientamento eventualmente assunto in prosieguo dalla giurisprudenza.

Infine, due parole sull’ipotesi – anch’essa non infrequente – di concorrenti in attesa di assegnazione che abbiano già proceduto alla cessione [a titolo oneroso o gratuito, giova ribadirlo, non fa nessuna differenza] della quota di una società di persone e ai quali pertanto non resti che attendere l’esito del giudizio napoletano e quello successivo del CdS, ma anche confidare che la Regione in cui hanno conseguito una posizione utile in graduatoria non intenda, almeno in una prima battuta, dare applicazione alla ipotizzata tesi che è loro contraria preferendo invece dare corpo ai vari interpelli.

Da un giorno all’altro, comunque, dovremmo finalmente conoscere quantomeno l’esito del giudizio dinanzi al Tar Campania.

(gustavo bacigalupo – cecilia v. sposato)

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