- C come Crediti d’imposta
La legge ha prorogato per tutto il 2023 i crediti d’imposta per:
- Quotazione PMI
- Investimenti relativi a strutture produttive nel Mezzogiorno
- Investimenti nelle Zone economiche speciali, il c.d. ZES
- Investimenti in ricerca e sviluppo per le imprese operanti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia
- C come Crediti d’imposta energia elettrica e gas
I crediti d’imposta per l’acquisto – da parte delle imprese – di energia elettrica e/o di gas naturale sono stati prorogati al 31 marzo 2023 e, relativamente al primo trimestre di quest’anno, incrementati con il riconoscimento del bonus nella misura del:
- 45% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore;
- 35% per le imprese non energivore [contatori pari almeno a 4,5 Kw].
Si tratta di crediti – vale la pena precisarlo – che potranno essere utilizzati in compensazione mediante Mod. F24 entro il 31 dicembre 2023 oppure, entro la stessa data, essi potranno essere ceduti ad altri soggetti, tra cui gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Inoltre, la manovra conferma l’azzeramento – sempre per il primo trimestre 2023 – delle aliquote riguardanti gli oneri generali di sistema elettrico relative alle utenze con potenza disponibile fino a 16,5 Kw.
- C come Credito d’imposta RT
Come anticipato nel Decreto Aiuti quater, potrà essere utilizzato in compensazione – sempre come credito d’imposta – un bonus per l’acquisto di registratori telematici pari al 100% della spesa sostenuta e però non oltre il tetto di 50 Euro per ogni RT acquistato.
- C come Cuneo fiscale
È previsto per tutto il 2023 il taglio del c.d. cuneo fiscale nella misura del 2% qualora la retribuzione imponibile mensile non ecceda i 2.692 Euro, e anche un aumento dello sgravio al 3% qualora la retribuzione non superi i 1.923 Euro mensili.
- F come Flat tax incrementale
Una specifica disposizione della Legge di Bilancio prevede – limitatamente all’anno 2023 – per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo, e non rientranti nel regime forfettario della c.d. flat tax, una tassazione agevolata con aliquota al 15% da applicare sugli aumenti di reddito verificatisi nel 2023 rispetto ai tre anni precedenti [ma fino al limite massimo di 40.000 euro di aumento].
Quindi tale aliquota si applicherà – in sostanza – sulla sola eccedenza di reddito dichiarato nel 2023 rispetto al più elevato fra i redditi dichiarati nel 2020, 2021 e 2022, decurtando in ogni caso l’eccedenza di un importo pari al 5% del reddito più elevato come ora detto.
Questa imposta sostituisce naturalmente l’Irpef e le relative addizionali [regionale e comunale].
Merita precisare che qui – differentemente dalla flat tax “ordinaria” – l’eccedenza sottoposta a tassazione agevolata potrà essere comunque considerata al fine di determinare deduzioni, detrazioni e benefici anche di natura non tributaria.
- I come Imposta sostitutiva per l’assegnazione di beni a soci
Se vengono assegnati, in via agevolata, beni immobili o mobili a soci di società di persone e/o di capitali dovrà essere corrisposta all’Erario un’imposta sostitutiva dell’8%.
La base imponibile per tale tributo è rappresentata dalla differenza tra il valore del bene assegnato e il costo fiscalmente riconosciuto.
Attenzione – I beni oggetto dell’assegnazione non possono essere successivamente utilizzati come beni strumentali; inoltre, se si assegna uno dei detti beni a un socio di una c.d. società di comodo, l’imposta non sarà più dell’8%, bensì del 10,5%.
- I come Imposta sostitutiva per l’estromissione di beni delle imprese individuali
L’imprenditore individuale, quindi anche il titolare di farmacia in forma individuale, che intende escludere dal patrimonio dell’impresa [appunto… individuale!] un bene immobile strumentale, potrà farlo pagando un’imposta sostitutiva dell’8%.
Anche qui la base imponibile viene determinata tramite la differenza tra il valore del bene e quello fiscalmente riconosciuto.
- N come Nuova Sabatini
Passa da 12 a 18 mesi il termine di ultimazione di investimenti per le iniziative derivanti dalla sottoscrizione di un contratto di finanziamento dall’1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.
- P come Pace fiscale
Sembrano ormai definitive le novità che entreranno in vigore nel 2023 in materia di pace fiscale; di seguito un rapido sguardo a quanto previsto nella nuova finanziaria:
- sanatoria per irregolarità formali: è prevista una sanatoria per le irregolarità formali commesse fino al 31 ottobre 2022 in ordine ad adempimenti e/o ad obblighi non rilevanti ai fini della determinazione di imposta dirette, IVA, Irap ecc.; tutte tali irregolarità formali potranno essere sanate – in un sol colpo per ogni anno – con il pagamento una tantum di 200 Euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni;
- definizione agevolata per somme relativi ad avvisi bonari: gli importi dovuti a seguito di avvisi bonari sulle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2019, 2020 e 2021 potranno essere definite in via agevolata con il versamento [che può essere rateizzato in 20 “tranche”] di imposte, contributi e interessi con l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta al 3%;
- ravvedimento per violazioni tributarie: le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quelle precedenti – se validamente presentate – potranno essere regolarizzate sempreché le violazioni non siano state già formalmente contestate dal Fisco alla data del versamento dovuto; la regolarizzazione comporta il pagamento delle sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo edittale;
- definizione agevolata per accertamenti: potranno essere definiti in via agevolata gli atti di accertamento notificati dall’AdE entro il 31 marzo 2023; anche qui, la definizione consiste nel pagamento di un diciottesimo della sanzione minima prevista dalla legge.
Questa specifica definizione agevolata, tuttavia, è preclusa al contribuente nel caso in cui gli atti di accertamento siano stati da lui impugnati [perché in tal caso può valere la misura descritta nel punto successivo riguardante le liti fiscali pendenti], nonché quando siano ormai decorsi i termini per presentare ricorso, perché in questa evenienza possono valere ed entrare in funzione altre misure; - definizione agevolata delle liti fiscali pendenti: le controversie fiscali pendenti potranno essere definite in via agevolata entro il 30 giugno 2023 con un accordo conciliativo “fuori udienza”; anche in tale ipotesi le sanzioni saranno applicate nella misura ridotta pari a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge;
- rinuncia ai giudizi tributari pendenti in Cassazione: se rinuncia in via agevolata al giudizio tributario pendente in Cassazione, il contribuente dovrà pagare le somme dovute, comprensive di interessi e sanzioni [sempre ridotte, queste ultime, a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge];
- stralcio e rottamazione ruoli:
Stralcio ruoli: il 31 marzo 2023 saranno annullati automaticamente [misura questa che, come noto, ha fatto e fa discutere non poco…] i ruoli – relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 – di ammontare residuo fino a 1.000 Euro; se i carichi sono affidati ad enti diversi da amministrazioni statali, enti pubblici previdenziali e agenzie fiscali, lo stralcio riguarderà soltanto somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di interessi di mora e di sanzioni.
Rottamazione ruoli: potranno essere definiti in via agevolata i carichi fiscali affidati all’Ente riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando, entro il 31 luglio 2023, quanto dovuto senza interessi e sanzioni; l’annullamento riguarderà anche tutte le altre sanzioni amministrative [comprese quelle irrogate per violazioni del codice della strada] e il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione o frazionandolo in diciotto rate; - regolarizzazione di omessi o carenti versamenti: gli omessi o carenti versamenti dovuti a seguito di un accertamento con adesione o di un avviso di accertamento, di rettifica, di liquidazione e così via, potranno essere regolarizzati versando integralmente quanto dovuto entro il 31 marzo 2023: il versamento potrà essere effettuato integralmente oppure rateizzato in 20 rate trimestrali e rientrano in tale fattispecie anche gli atti di recupero, di reclamo o mediazione scaduti al 1° gennaio 2023 e per i quali non sia stata notificata la cartella di pagamento o l’atto di intimazione.
(Studio Bacigalupo-Lucidi)
(continua)
N.B. Domani la News verrà pubblicata integralmente sul sito (http://www.piazzapitagora.it/)
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