La farmacia confina con un corridoio condominiale di accesso allo stabile; capita a volte che noi occupiamo parte di questo ingresso con scatole e altri oggetti del genere. Il condominio ha sempre lamentato questo nostro comportamento e ci chiede sempre più spesso, pur essendo anche noi condomini, di non occupare neppure temporaneamente con nostri materiali il corridoio in quanto a detta loro rendono difficoltoso il passaggio.
Onestamente per noi diventerebbe abbastanza laborioso ottemperare a questa richiesta anche per la scarsità di personale della farmacia, ma soprattutto io credo che la farmacia non sia obbligata perché si tratta di materiale che occupa il corridoio saltuariamente e solo durante l’orario di apertura.
Considerate anche che il corridoio è molto largo e lo spazio che la nostra merce occupa non è mai superiore a 1/3 dell’intera larghezza e quindi non crediamo che sia impedito ai condòmini di fare uso tranquillo del corridoio o di percorrerlo con valige o altri ingombri.
Voi date spesso soluzioni e suggerimenti a tutto campo e abbiamo visto che avete trattato anche questioni come questa.

Da quel che ci pare di cogliere dal quesito, si tratta di un’occupazione di parti condominiali comuni, e in questo caso di quelle adibite all’accesso allo stabile.
La Cassazione è intervenuta in più occasioni su vicende del genere, chiarendo che il condominio può agire – ove ne ricorrano i presupposti di cui diremo subito – nei confronti di un condòmino [che occupi aree comuni, con modalità che ne impediscano il “pari” utilizzo agli altri condòmini] con l’azione di manutenzione del possesso che è un’azione esercitabile anche qualora sussista un semplice pericolo tale da rendere prevedibile una successiva molestia.
È un termine tecnico-giuridico, è vero, ma quando si parla di molestia ci si vuole in sostanza riferire a un “attentato al possesso”, consistente in uno o più atti o comportamenti che, compiuti contro la [presunta] volontà del possessore, ostacolino/pregiudichino il possesso altrui – e in questa circostanza, evidentemente, degli altri condòmini – o mutino/limitino il modo del suo esercizio.
Nel Suo caso, secondo quel che sembra affermare il condominio, il materiale con cui Lei occupa l’ingresso condominiale, e seppure nei soli orari di apertura della Farmacia, non consentirebbe l’agevole passaggio dei condòmini, cosicché la lamentata turbativa [del possesso] qui si caratterizzerebbe di fatto in un’occupazione di un’area comune pregiudizievole per gli altri condòmini.
Lei invece sostiene la tesi opposta e, se pienamente corrispondente alla realtà, dovrebbe portare la farmacia al riparo da iniziative giudiziarie.

(aldo montini)

 

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