Un mio farmacista collaboratore sta per diventare papà.
Ho letto sul web tempo fa che il congedo obbligatorio del padre è diventato di dieci giorni.
Possibile che sia proprio così?

 

Sì, è proprio così, come del resto avevamo già anticipato a inizio anno [v. Sediva News del 21/1/2022], ma il quesito ci suggerisce qualche notazione ulteriore di approfondimento.

Il congedo obbligatorio del padre, quindi il diritto di quest’ultimo di assentarsi dal lavoro [generalmente in concomitanza con la nascita del figlio] per un periodo di dieci giorni – di cui dunque il lavoratore padre è obbligato a fruire – è stato stabilizzato con la Legge di Bilancio 2022.

L’iter che ha portato all’emanazione delle ultime disposizioni è stato piuttosto lungo e articolato.

Già nel 2012 era stato stabilito il congedo obbligatorio – ma alternativo al congedo della madre – che poteva [allora era dunque una facoltà e non un obbligo] essere fruito dal padre lavoratore entro il quinto mese di vita del figlio.

Dopo oltre quattro anni, ed esattamente nel 2016 [Legge di Bilancio 2017], questo congedo obbligatorio per il lavoratore padre era stato portato a due giorni per il 2017 e a quattro giorni per il 2018.

Nel 2019 [Legge di Bilancio dicembre 2018] i giorni di congedo obbligatorio erano diventati cinque.

Nel 2020 [Legge di Bilancio 2019] il numero dei giorni era salito a sette e poi nel 2021 [Legge n. 178 del 30/12/2020] a dieci.

La Legge di Bilancio 2022, infine, ha “stabilizzato” i dieci giorni di congedo obbligatorio aggiungendo un giorno ulteriore ma questa volta di congedo facoltativo.

Il Governo ha voluto così allinearsi alla Direttiva europea UE 2019/1158.

Come accennato all’inizio, inoltre, il congedo può essere utilizzato dal lavoratore dipendente [che sia padre naturale o adottivo o affidatario] entro il quinto mese dalla nascita del/la bambino/a.

Essendo poi un diritto autonomo [quindi non più minimamente correlato o dipendente da quello spettante alla madre allo stesso titolo] il congedo spetta al lavoratore padre in ogni caso, indipendentemente cioè che la madre abbia o meno diritto/obbligo a fruire del congedo di maternità [perché ad esempio non sia una lavoratrice dipendente] che dunque è anch’esso, ricorrendone i presupposti, obbligatorio.

Da ultimo, fermo che anche in questi casi l’indennità giornaliera spettante al lavoratore padre è anch’essa totalmente a carico dell’Inps con il sistema dell’anticipo delle somme da parte del datore di lavoro che poi conguaglia gli importi con la contribuzione dovuta mensilmente, l’azienda può procedere all’assunzione con contratto a tempo determinato di un’altra unità lavorativa, in sostituzione del padre lavoratore e/o della madre lavoratrice, per tutto il tempo del congedo obbligatorio, di paternità o maternità.

E se, come per lo più è dato vedere nelle farmacie, il numero complessivo dei dipendenti è inferiore a venti, il titolare può usufruire – nell’ipotesi dell’assunzione in via sostitutiva di cui si è appena detto – di uno sgravio contributivo del 50%.

(giorgio bacigalupo)

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