Abbiamo una dottoressa al rientro dalla maternità che ci chiede se l’allattamento post parto (allattamento – indennità per riposo) è obbligatoria o facoltativa, poiché la collega al momento non necessiterebbe di periodo di riposo, perché organizzata con nonni e marito.
Vorrebbe quindi rientrare al lavoro e magari usufruirne più avanti, sempre entro l’anno del bambino. E’ possibile? Grazie

È senz’altro legittimo il differimento da parte della lavoratrice madre dell’esercizio del diritto [un’autentica facoltà] di fruire dei riposi per allattamento in altro periodo lavorativo non coincidente con la ripresa dell’attività post-partum.
Resta ferma comunque la condizione temporale che tale opzione sia esercitata entro l’anno di vita del bambino.
Il diritto di fruire dei riposi per allattamento da parte della lavoratrice madre ha infatti natura di diritto potestativo, inteso quest’ultimo quale situazione giuridica soggettiva consistente nell’attribuzione di un potere alla lavoratrice madre cui corrisponde, dal lato del datore di lavoro, una posizione giuridica passiva di soggezione e non di obbligo.
Il datore di lavoro pertanto è tenuto a consentire alla madre la fruizione dei permessi, e però – attenzione – perché lei nel concreto possa/debba fruirne è necessario che ne faccia esplicita preventiva richiesta alla Farmacia, che quindi, in pratica, non può costringere la lavoratrice a utilizzare i relativi riposi.
Insomma, massima libertà per la neomamma.

(silvia cecchini)

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