La crescita del costo dell’energia e l’aumento dell’inflazione hanno costretto l’attuale Esecutivo ad approvare nel Consiglio dei Ministri del 10 novembre u.s. un primo “pacchetto” di disposizioni finalizzate, in particolare, al contenimento di questi due fattori e che sono contenute nel Decreto Aiuti Quater.
In attesa della pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, riportiamo qui di seguito – sulla base naturalmente del testo oggi conosciuto – una breve disamina dei temi più rilevanti.
- Aumento del limite all’utilizzo del contante
Il tetto al pagamento in contanti, invece che scendere dagli attuali 2.000 ai 1.000 Euro [come era/è previsto nell’ultimo Milleproroghe], sale – dal 1° gennaio 2023 – ad Euro 5.000.
- Proroga credito di imposta a favore delle imprese contro il caro bollette
Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese e degli esercizi commerciali per l’acquisto di energia elettrica, previsto per i soli mesi di ottobre e novembre 2022 dal Decreto Aiuti Ter, viene ora esteso anche al mese di dicembre.
Sono confermate le aliquote del contributo, pari pertanto al:
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- 40% per le imprese energivore;
- 30% per le imprese piccole che usano energia con potenza a partire da 4,5 kW.
- Rateizzazione delle bollette per luce e gas
Per i consumi effettuati dal 1°ottobre 2022 al 31 marzo 2023 – fatturati entro il 30 settembre 2023 – le imprese potranno richiedere la rateizzazione di bollette per luce e gas fino a 36 rate mensili, con interessi agevolati.
N.B. – La rateizzazione potrà tuttavia essere richiesta solo per la parte eccedente l’importo medio contabilizzato per il periodo di riferimento 1° gennaio 2021-31 dicembre 2021
Si potrà richiedere la rateazione presentando ai fornitori di energia apposita istanza secondo le modalità semplificate stabilite con uno specifico decreto del MISE da approvare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge che stiamo esaminando.
- Aumento soglia no tax area per i fringe benefit
È stata innalzata – ma, attenzione, solo per il corrente anno 2022, stando almeno al testo del provvedimento – la soglia della no tax area dei fringe benefit da 600 a 3.000 Euro: il che, tradotto, equivarrebbe a dire che una farmacia che voglia, per una ragione qualunque, beneficiare il personale dipendente [o un settore/reparto di esso] può utilizzare questa misura che, essendo esente da contributi e imposte, non comporta ulteriori oneri per la farmacia e permette al beneficiario di incassare somme, appunto, no tax area.
È chiaro comunque che una disposizione del genere, proprio perché valida solo per il 2022, potrebbe ragionevolmente essere trasformata in una norma permanente nella Legge di Bilancio 2023 o altro provvedimento a questa collegato.
- Bonus per l’acquisto di registratori telematici
Potrà essere utilizzato in compensazione – sempre come credito d’imposta – un bonus per l’acquisto di registratori telematici pari al 100% della spesa sostenuta ma, si badi bene, non oltre il tetto [per la verità un po’… bassino] di 50 Euro per ogni RT acquistato.
- Superbonus… 90%
La detrazione fiscale del Superbonus – come state leggendo sui giornali ormai da qualche tempo – dovrebbe passare, sempre guardando al testo del dl., dal 110% al 90% e si tratta, giova ricordarlo, del bonus riconosciuto fino al 31 dicembre 2022 solo ai condomìni e ai proprietari di villette unifamiliari, mentre dal 1° gennaio 2023 la detrazione, appunto nella misura ridotta al 90% della spesa, spetta oltre che ai condomìni, anche [ecco una delle novità] ai proprietari di singole abitazioni, a condizione però che siano prime case e che i beneficiari non abbiano un reddito superiore a 15.000 euro annui.
Questo è tuttavia un argomento molto delicato, specie per quel che riguarda il “passaggio” dal 110 al 90% per i “vecchi” beneficiari, e sul quale pertanto torneremo ben presto [quando cioè il dl. sarà entrato in vigore], come d’altronde dovremo inevitabilmente approfondire anche gli altri temi qui accennati.
(Studio Bacigalupo-Lucidi)
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