Si tratta infatti di novità – sulla rateizzazione delle cartelle esattoriali e degli avvisi di pagamento dei tributi – derivanti dall’introduzione dell’art. 15 bis nel Decreto Aiuti-bis.
In primo luogo, quanto alle domande di dilazione di pagamento presentate dal 16 luglio 2022 per la rateizzazione automatica, la soglia di debito è stata aumentata da 60.000 a 120.000 Euro.
Inoltre, la mera presentazione della relativa domanda all’Agenzia delle Entrate Riscossione – che potrà essere avanzata direttamente online tramite Spid, CIE e CNS sul portale AdER – sarà sufficiente per ottenere la rateizzazione ordinaria a 72 rate, e dunque non sarà necessario documentare la situazione di obiettiva difficolta finanziaria, a meno che, attenzione,  il debitore non sia una società commerciale o una ditta individuale in regime di contabilità ordinaria [e sono parecchie le farmacie che vi rientrano…] perché in tal caso la richiesta di dilazione dovrà essere accompagnata:

  • dal prospetto per la determinazione dell’indice di liquidità;
  • dal prospetto per la determinazione dell’indice Alfa;
  • e dalla copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato nel Registro delle Imprese.

E però, si badi bene, come ha cura  di precisare un’accorta nota della Fondazione Accademia Romana di Ragioneria:

  • il mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive;
  • il mancato pagamento della prima rata per oltre 37 giorni dalla ricezione della comunicazione di accettata dilazione;
  • il mancato pagamento di una rata diversa dalla prima oltre la scadenza della rata successiva;
  • l’insufficiente versamento di una rata per una frazione superiore al 3% o, in ogni caso, a 10.000 euro;

possono determinare la decadenza del contribuente dal piano di dilazione accordato.
Su quest’argomento, almeno così pare, non sono previsti ulteriori interventi legislativi o provvedimentali.

(cesare pizza)

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