La nostra è una snc titolare della farmacia e, per migliorare le condizioni di accessibilità ai locali da parte della clientela, vorremmo operare sul locale farmacia interventi strutturali mirati all’abbattimento di barriere architettoniche, tenendo presente che il locale non è nostro ma è detenuto con un contratto di locazione. La domanda è la seguente: è possibile in questo caso, effettuando i lavori a nome della snc, avvalersi della detrazione del 75% che mi pare sia prevista per tale tipologia di interventi? E si può usufruire dello sconto in fattura?
Nell’analisi della Legge di Bilancio 2022 e del Collegato Fisco-Lavoro [v. Sediva News del 21 gennaio 2022] abbiamo segnalato – tra le novità di maggior rilievo – l’introduzione nel c.d. Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) dell’art. 119-ter.
Tale disposizione ha previsto una [nuova] detrazione d’imposta pari al 75% – da ripartire in cinque quote annuali di pari importo – per le spese documentate sostenute nel corso dell’anno 2022 per la “realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti”.
Ricordando che l’abbattimento di barriere architettoniche in edifici preesistenti alla l. 9/01/89 n. 13 è obbligatorio – secondo quanto dispone il successivo d.m.ll.pp. 14/6/89 n. 236 – quando essi siano oggetto di interventi di ristrutturazione, giova precisare che il citato art. 119 ter definisce anche il proprio ambito oggettivo di applicabilità, con riguardo cioè alla tipologia di interventi agevolabili, prevedendo in particolare che essi debbano:
- essere eseguiti su edifici già esistenti, e
- rispettare i requisiti previsti dal ricordato DM 14 giugno 1989, n. 236, in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
Passando quindi al quesito, tenete presente che l’Agenzia delle Entrate è intervenuta di recente con alcuni importanti chiarimenti, in particolare con le risposte ad interpello n. 444/2022 e n. 475/2022.
Con la prima è stato ufficialmente prospettato al contribuente un utilizzo “estensivo” della norma, considerando che la stessa “non pone alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio, rispetto all’esistenza degli immobili oggetto di intervento”, cosicché – a parere dell’Agenzia – la detrazione spetta anche “ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come strumentali, beni merce o patrimoniali”.
È stato anche chiarito che la detrazione può spettare anche in riferimento a spese sostenute per interventi eseguiti su immobili detenuti in base a regolare contratto di locazione ma, attenzione, previo consenso del proprietario/locatore.
Con la risposta invece all’altro interpello, che ha sostanzialmente confermato la possibilità di poter usufruire dell’agevolazione anche da parte dei soggetti che conseguono reddito d’impresa (enti e società comprese), l’AdE ha opportunamente precisato – e così rispondiamo anche al Suo ultimo interrogativo – che “anche per la detrazione in esame è prevista la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante o per il c.d. sconto in fattura”.
Come forse avrete già colto, queste risposte dell’Amministrazione Finanziaria implicano con tutta evidenza un riscontro pienamente affermativo anche al vs. quesito.
(stefano olivieri)
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