Il condominio dello stabile dove abito e dove è ubicata anche la farmacia intende realizzare interventi che comporteranno il miglioramento di due classi energetiche dell’immobile. Io da parte mia intendevo sostituire gli infissi all’interno dell’abitazione ma con dimensioni maggiori e poi vorrei sapere se lo stesso intervento può rientrare nel 110% anche per gli infissi della farmacia.

Rispondendo dapprima, per comodità espositiva, alla Sua seconda domanda, il c.d. Superbonus 110% – come più volte chiarito dall’Agenzia delle Entrate e dal Governo – è riservato a unità immobiliari non riconducibili ai “beni relativi all’impresa o a quelli strumentali per l’esercizio di arti e professioni”.
Quindi, questo è certo, Lei non potrà usufruirne per la farmacia.
Quanto invece al primo quesito, l’Agenzia delle Entrate è tornata anche molto recentemente a parlare del Superbonus 110% con particolare attenzione agli interventi trainanti, che – ecco il punto – interessano (anche) la sostituzione degli infissi.
Ricordiamo che per interventi trainanti si intendono:

  • l’isolamento termico delle superfici;
  • la coibentazione del tetto;
  • gli interventi su parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • gli interventi su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari ubicate in edifici plurifamiliari purché funzionalmente indipendenti.

Nel Suo caso le opere condominiali sembrano caratterizzarsi proprio come trainanti, tenendo però sempre presente che – per poter usufruire della detrazione – è necessario che l’intervento trainato sia volto alla sostituzione dei componenti e non a una nuova installazione.
Torna allora qui utile la risposta 369/2022 dell’AdE che precisa che è possibile beneficiare del bonus anche quando la sostituzione degli infissi preesistenti è accompagnata da un loro spostamento e/o una variazione di dimensione [come Lei vorrebbe] e però, si badi bene, “per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente”.
Nel caso in cui, ben diversamente, gli interventi portino a un aumento di dimensioni, come Lei vorrebbe, sarà possibile beneficiare esclusivamente della misura del 50 per cento delle spese sostenute, cioè “della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’articolo 16‑bis del Testo unico delle imposte sui redditi, attualmente disciplinata dall’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013”.

(cesare pizza)

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