La nostra società, una snc composta da un padre farmacista e due figli non farmacisti al 20% ciascuno, è stata costituita tre anni fa ma, per nostra negligenza, non abbiamo pagato all’Enpaf il contributo dovuto proprio dalla società.
Considerato che, come abbiamo visto, anche altre società non si sono rese conto di dover pagare questo contributo, potete riassumerci le regole del rapporto tra una società titolare di farmacia e l’Enpaf?
L’art. 1 comma 441 della l. 205 del 2017 prevede che le società di capitali, le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone, titolari di farmacia privata, versino annualmente all’Enpaf un contributo pari allo 0,5% del loro ricavo netto iva a condizione però che:
– se si tratta di una società di capitali o di una società cooperativa a responsabilità limitata, la maggioranza del capitale sia posseduta da soci non farmacisti; e che
– se invece si tratta di società di persone, snc o sas, esse siano possedute [per le società di persone, infatti, non è tecnicamente corretto parlare di “capitale”…] da un numero di soci non farmacisti superiore al numero dei soci farmacisti, e quindi a questi fini si prescinde dal valore e/o dalla percentuale di possesso (rispetto all’intero) della quota posseduta da ciascuno dei soci non farmacisti.
Così, ad esempio, se il capitale di una srl è posseduto in maggioranza da non farmacisti, scatta la debenza all’Enpaf del contributo, e così pure se una snc o sas è posseduta da un numero di soci non farmacisti superiore al numero dei soci farmacisti.
Per la cronaca, il 22 marzo del 2019 è stato approvato – dal Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – il regolamento di attuazione di questo nuovo e diverso contributo dovuto all’Enpaf, da cui si rileva che sarà il legale rappresentante [o uno di loro se i legali rappresentanti sono più di uno e possono agire in tale qualità disgiuntamente tra loro] della società di persone o di capitali a produrre all’Enpaf, utilizzando l’apposito modello, la dichiarazione in autoliquidazione entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva, che la legge fissa nel 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Dunque, la dichiarazione in autoliquidazione all’Enpaf – salve proroghe “estemporanee”, o cose del genere – deve essere presentata entro il 30 maggio di ogni anno.
La mancata produzione all’Enpaf del modello entro il detto termine, come pure l’autoliquidazione del contributo in un importo inferiore a quello dovuto, comportano l’applicazione di una somma aggiuntiva pari al 30% dell’intero ammontare non liquidato, per di più con la probabile esclusione della società debitrice dalla possibilità di accedere a ravvedimenti operosi o a riduzioni del dovuto in applicazione di misure che il legislatore ha infatti dettato in ambito fiscale, al quale questa vicenda è e resta estranea.
Beninteso, i soci farmacisti – qualunque sia la forma della società e indipendentemente dal loro numero e da quello di eventuali soci non farmacisti – versano individualmente all’Enpaf il contributo annuo ordinario.
Quanto, infine, alla vs. snc, sarà dovuto all’Enpaf dal solo “padre farmacista” il contributo ordinario, ma la snc come tale – dato che vi partecipano più soci “non farmacisti” [i due figli] che soci farmacisti [solo il padre] – verserà lo 0,50% del fatturato annuo netto iva.
(aldo montini – gustavo bacigalupo)
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