Qualche giorno fa [v. Sediva News del 14.07.2022: “Pec/domicilio digitale di una società: nei rapporti con la cciaa non può essere utilizzata una pec professionale…] abbiamo affrontato il tema dell’obbligo che fa carico alle società, riferendoci naturalmente a quelle titolari di farmacie, di comunicare alla CCIA il Domicilio Digitale, precisando anche, ad esempio, che la Pec/Domicilio digitale della società come tale nulla ha a che vedere con quella delle persone fisiche, soci e non soci.
Ma, questo è sicuro, è un obbligo che fa carico – e ormai da anni – anche al farmacista, semplicemente perché è un professionista iscritto all’albo.
Ricordando che il Domicilio Digitale è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata [PEC] valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale [comprese quelle, lo sottolineiamo per l’ennesima volta, riguardanti la trasmissione di cartelle di pagamento], si tenga presente che l’obbligo della sua comunicazione è stato nel frattempo disciplinato anche sul piano sanzionatorio dal Decreto Semplificazioni [dl 76/2020], che prevede/prevedeva che i professionisti iscritti appunto in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato dovessero comunicare ai rispettivi Ordini o Collegi – entro il 1° ottobre 2020 – il proprio Domicilio Digitale.
In caso di inottemperanza, il professionista è assoggettato – sempre per volontà di legge – a diffida dell’Ordine o Collegio ad adempiere entro trenta giorni.
Persistendo l’inadempimento a dispetto anche della diffida, l’Ordine o il Collegio applica la sanzione della sospensione dall’albo o elenco fino all’avvenuta comunicazione del Domicilio Digitale.
Di recente, tuttavia, il Dicastero della Giustizia ha chiarito [riferendosi ai commercialisti, ma è un chiarimento che deve intendersi estensibile anche agli altri professionisti e quindi anche ai farmacisti] che in questi casi la sospensione dall’albo non riveste carattere disciplinare in quanto non ha una durata predeterminata e può essere potenzialmente senza limiti.
Infatti, con la comunicazione – anche se tardiva o molto tardiva – del Domicilio Digitale la sospensione del professionista viene meno.
Semmai c’è da chiedersi come mai non risulta siano frequenti casi di piena applicazione – da parte di Ordini e Collegi – di questo regime sanzionatorio a carico dei professionisti inadempienti all’obbligo [e alla successiva diffida].
Eppure gli Ordini e i Collegi avrebbero tutto l’interesse di ricevere tempestivamente dai loro iscritti le comunicazioni circa i rispettivi domicili digitali, perché a loro volta Ordini e Collegi sarebbero tenuti a renderne noto l’elenco alle pubbliche amministrazioni, rischiando – diversamente – provvedimenti anche molto rigorosi da parte, nel nostro caso, del Ministero della Salute.
Sono i misteri che spesso caratterizzano i comportamenti burocratici…
(aldo montini)
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