Cinque o sei giorni fa [v. Sediva News del 15/07/2022 “Concorrenti “contro” concorrenti nel concorso campano: il Tar sospende temporaneamente la graduatoria…”] abbiamo esaminato – fin troppo, forse, con ampiezza e dettagli – la vicenda che sta vivendo il concorso straordinario campano, chiudendo quelle note con l’impegno di riparlarne non appena fosse stata pubblicata l’ordinanza del Tar sull’istanza di sospensione della graduatoria.
Il provvedimento è stato depositato ieri ed è – diciamolo subito – mille volte sorprendente, anche se per la verità dovremmo esserci largamente assuefatti all’imprevedibilità [pari, non di rado, all’incondivisibilità e talora perfino alla stravaganza] di alcuni assunti del giudice amministrativo, che sia un Tar o il Consiglio di Stato.
Anche scorrendo l’ordinanza del Tar Campania, che reca la data del 20/07/2022 e il nr. 1378 [ed è resa comunque cliccabile perché è salutare leggerla attentamente…], ci accorgiamo ad esempio che i giudici napoletani si sono appiattiti acriticamente, ma molto malamente, su CdS nr. 2763 del 13/04/2022, che è una sentenza ormai ben nota, per i principi ivi enunciati che hanno in realtà portata “universale”, anche a chi non abbia partecipato ai concorsi straordinari.
È vero, precisa infatti il Tar riportando pedissequamente le parole del Supremo Consesso, che la cessione di una quota di società titolare di farmacia non è equiparabile – ai fini dell’applicabilità della c.d. preclusione decennale – alla cessione di una farmacia, ma a propria volta la cessione della quota di una società di persone, snc o sas, non è equiparabile – sempre a quei fini – alla cessione della quota di una società di capitali, srl o spa.
E dunque, assumono sostanzialmente i giudici napoletani, tra quelle sette candidature contestate dai ricorrenti [che ne avrebbero voluto/vorrebbero l’esclusione dal concorso e dalla graduatoria, con il conseguente loro guadagno di qualche posizione…] bisogna distinguere: chi di loro risulta aver ceduto la quota di una società di capitali non è incappato nella preclusione decennale e può quindi restare in graduatoria, ben diversamente da chi ha invece ceduto la quota di una società di persone.
Beninteso, il discorso del Tar è di carattere generale e quindi non si rivolge ai soli concorrenti che – come i sette “incriminati” – abbiano conseguito una farmacia in un altro concorso e poi ceduto la quota della società costituita tra i covincitori, ma parla urbi et orbi rivolgendosi a qualunque concorrente abbia ceduto medio tempore la quota di una società titolare di farmacia, non importa se si tratti di una farmacia acquisita per la via negoziale o a seguito di una procedura concorsuale, ordinaria o straordinaria.
Se le cose stessero proprio come disinvoltamente affermato nell’ordinanza campana, potrebbero essere parecchi i farmacisti a trovarsi nei guai per le conseguenze che – seguendo la linea del Tar – si troverebbero a dover sopportare ove incautamente avessero ceduto, a titolo oneroso o gratuito, la quota di una qualunque società di persone titolare di farmacia.
Ma noi non crediamo affatto che le cose stiano esattamente così, perché i tanti errori di sintassi e di grammatica [compreso il richiamo a CdS 229/2020, che è del tutto inconferente per le ragioni illustrate nella Sediva News del 14/01/2020] quasi esondano da questa improvvida decisione.
Si pensi che l’ordinanza giunge addirittura a dimenticarsi che la titolarità pro quota/pro indiviso è bensì una ricchezza di valore incalcolabile [che l’A.P. ha ascritto ai vincitori in forma associata…] ma destinata a “convertirsi” ipso iure in titolarità sociale al decorso del primo triennio di durata della gestione associata, una vicenda che al Tar sfugge a tal punto da evocare un inesistente “unanime orientamento giurisprudenziale” secondo il quale la titolarità di una farmacia conseguita in forma associata rimarrebbe misteriosamente “incardinata in capo ai singoli associati”. Quando è vero l’esatto contrario!.
Anche i più distratti, del resto, avranno colto pienamente che nessuno dei sette sventurati concorrenti [tutti vincitori di altra sede in un altro concorso straordinario] può aver ceduto una quota di titolarità pro indiviso perché, ben diversamente, la cessione – essendosi il diritto di esercizio della farmacia, già a quel momento, riunito alla gestione in capo alla società – non può aver avuto per oggetto nessuna quota di titolarità pro indiviso, cadendo per ciò stesso uno degli assunti di questa ordinanza napoletana.
Naturalmente avremmo tanto altro da aggiungere, ma crediamo che sarà il Consiglio di Stato a occuparsene e a riformare il provvedimento del Tar.
Nel frattempo, come leggerete, il ricorso andrà notificato [“per pubblici proclami”] a tutti i concorrenti, quindi non solo ai sette incriminati, perché tra loro gli uffici regionali, come disposto ora dal Tar, dovranno chirurgicamente individuare e “indagare” tutti coloro che risulteranno aver ceduto la quota di una società di persone titolare di farmacia, comunque sia stata acquisita; un trattamento, pertanto, eguale a quello che devono subire i sette nostri eroi, che però vengono ovviamente sottoposti all’indagine “di diritto” [e anzi, possiamo sin d’ora anticipare che secondo i criteri del Tar tre di loro – le candidature ai nn. 2, 7 e 8 – dovrebbero farla franca e rientrare quindi nel novero dei primi interpellati, mentre gli altri quattro, cioè le candidature ai nn. 1, 15, 18 e 21, rischiano un’immediata cacciata dall’Eden…].
Dimenticavamo: l’ordinanza sospende in parte qua la graduatoria! Che vuol dire in parte qua, in una fattispecie del genere? Che l’interpello può forse essere varato operando un bizzarro “cuci-scuci” tra graduati da interpellare, graduati da accantonare temporaneamente, graduati da escludere dal concorso e dalla graduatoria?
Non ci pare credibile: piuttosto, bisogna pensare che – dovendo il ricorso essere deciso direttamente nel merito [come conclude il provvedimento del Tar] già nell’udienza del 12/12/2022 – nel frattempo i giochi potrebbero essere fermati.
Ma il Consiglio di Stato forse non sarà d’accordo, anche se un suo ipotetico provvedimento di riforma giungerebbe semmai a settembre, più o meno tre mesi prima della decisione nel merito del Tar… quindi con profitti purtroppo modesti per i “graduati” campani.
Staremo a vedere, infine, quello che sarà il comportamento della burocrazia regionale.
(gustavo bacigalupo – cecilia sposato)
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