[…neppure se per importi superiori a quelli conseguiti per/nell’intero anno dalla società]
Il problema [perché di problema si tratta] del prelievo di utili per un ammontare superiore a quello effettivamente maturato da un imprenditore individuale o dai soci di una società di persone, va affrontato sotto vari profili giuridici.
Dal punto di vista fiscale è opportuno segnalare la sentenza 845/3/2021 della CTR Piemonte che enuncia un interessante principio in materia appunto di prelievo di utili – da parte di un socio – per importi superiori a quelli conseguiti dalla società.
Per i giudici tributari piemontesi, infatti, neppure un prelievo di tale entità prova – di per sé – una condotta evasiva del contribuente.
Nel caso oggetto della pronuncia l’Agenzia delle Entrate, a seguito di una verifica effettuata nei confronti di una sas, contestava alcune irregolarità nei conti in quanto i prelievi effettuati dai soci risultavano, come accennato, maggiori degli utili maturati dalla società, e pertanto l’AdE, con apposito atto impositivo, considerava quei prelevamenti come “ricavi in nero” e al tempo stesso accertava un maggior reddito di partecipazione dei soci.
Questi elementi sono stati dunque ritenuti dalla CTR Piemonte insufficienti a giustificare un recupero a tassazione da parte dell’Erario, essendo infatti necessario – sempre secondo i giudici torinesi – che l’Agenzia delle Entrata faccia “uno sforzo in più” dal punto di vista probatorio, non potendosi presumere sic et simpliciter che queste condotte- in quanto tali – siano necessariamente riconducibili a entrate non dichiarate al Fisco, anche se, precisa ulteriormente la CTR, non si può certo escludere la possibilità che il prelievo eccessivo da parte del socio possa esporlo a profili di responsabilità diversa da quella fiscale, come quella sul versante civile [ad esempio, soci contro…soci] o addirittura penale.
Torneremo comunque molto presto sul problema, e particolarmente sugli aspetti riguardanti la distribuzione di utili in corso d’anno e/o eccedenti l’ammontare del reddito dichiarato; e dovrà inevitabilmente trattarsi di un’analisi seria e quanto più possibile esaustiva, perché è in ballo – come vedrete – una questione in realtà delicatissima che nel concreto finisce per coinvolgere pericolosamente l’operato quotidiano di parecchie società [per non dire tutte], di persone come di capitali.
E, come sappiamo, ormai le società titolari di farmacia sono numerosissime, avviandosi a superare [proprio nel numero] i titolari in forma individuale e dunque – vale la pena anticiparlo sin d’ora – l’argomento è di massima importanza.
(matteo lucidi)
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