Siamo subissati da richieste di chiarimento dei clienti in merito alla detraibilità di farmaci e dispositivi medici acquistati in farmacia per contanti: molti CAF infatti pretendono modalità di pagamento elettronica rifiutando altrimenti la detrazione.
Potreste chiarire definitivamente il punto?
Con la Legge di bilancio 2020 è stato introdotto l’obbligo del pagamento tracciabile con decorrenza dal 1° gennaio 2020 per gli oneri deducibili e detraibili indicati all’art. 15 del TUIR e fruibili dai contribuenti.
Per i più appassionati della materia, il riferimento normativo è il comma 679 dell’art. 1 della l. 27/12/2019 n. 160, che è appunto la Legge di bilancio 2020.
Sempre all’art. 1, però questa volta al comma 680 della stessa legge, viene indicato l’esonero dall’obbligatorietà del pagamento tracciabile per la detrazione delle spese per farmaci e dispositivi medici:
«La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale».
Tale disposizione non è stata modificata, né può ritenersi caducata o comunque superata per effetto di provvedimenti successivi.
Dunque, si tratta sicuramente di una norma tuttora in vigore, e questo certo non spiega come e perché Lei possa essere [stato] “subissato” di richieste di chiarimento di clienti: la chiarezza della vicenda non permette infatti di nutrire alcun dubbio.
(roberto santori)
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