Abbiamo letto molti vs. articoli sull’affrancamento dell’avviamento, ma avremmo bisogno di una vostra cortese precisazione perché da qualche professionista esperto anche lui nel vostro settore abbiamo avuto risposte contrastanti.
Si tratta di questo: siamo uno studio di commercialisti e nel corso del 2021 abbiamo predisposto anche noi alcuni atti di conferimento di farmacie in snc e sas sottoponendo l’efficacia degli atti – su indicazione del Notaio e guardando anche ai vostri testi – alla condizione sospensiva del rilascio della titolarità a nome della società.
In due o tre occasioni, però, è accaduto che la condizione si sia verificata nel 2022 e non nel 2021.
Il nostro dubbio è se, avendo previsto la possibilità di affrancare il maggior valore di avviamento, l’imposta sostitutiva le parti devono versarla nel Mod. Redditi 2022, visto che gli atti sono stati stipulati nel 2021, o nel Mod. Redditi 2023, visto che la loro efficacia si è verificata da quest’anno?

Data la Vs. esperienza professionale, vi sarà certamente noto il testo dell’art. 176 del TUIR per il quale la società conferitaria può optare “…nella dichiarazione dei redditi relativi all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione o, al più tardi, in quella nel periodo d’imposta successivo, per l’applicazione…”
Ora, l’“operazione” – nei casi che indicate – è stata certamente posta in essere nel 2021 e del resto la disposizione citata non fa il minimo riferimento alla data di decorrenza della sua efficacia, talché, secondo un’interpretazione letterale, parrebbe che l’opzione possa essere esercitata anche nel Mod. Redditi 2022 per l’anno 2021.
Tuttavia – eccoci al punto – il rinvio al periodo d’imposta successivo previsto dall’art. 176 del TUIR permette evidentemente, come del resto anche voi sottolineate, di denunciare l’affrancamento anche nel Mod. Redditi 2023 per l’anno 2022 e quindi sostanzialmente per/nell’anno di riconoscimento del trasferimento di titolarità della farmacia.
Insomma, nel caso dell’affrancamento con l’aliquota del 12% [con deduzione del valore in 18 anni] voi potete ragionevolmente contare su entrambe le opzioni.
Diversa è invece la conclusione quando si ricorra all’aliquota del 16% [e conseguente deduzione in cinque anni], perché qui non c’è spazio – questa almeno la ns. opinione – per la fruizione del beneficio nell’anno d’imposta successivo, rivelandosi dunque necessario [o almeno opportuno, se non altro per prudenza] indicare l’opzione nel Mod. Redditi 2022 per l’anno 2021 e pagamento dell’imposta sostitutiva alla scadenza del 30 giugno 2022, fatte salve naturalmente eventuali proroghe.

(stefano lucidi)

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